Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità nel contenzioso sulle concessioni demaniali (TAR Toscana n. 1082 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza dell’interesse alla decisione, dichiarata dalle parti nel corso del giudizio, determina l’improcedibilità del ricorso e dei connessi motivi aggiunti, senza che il giudice amministrativo possa esaminare nel merito le questioni prospettate. La declaratoria presuppone che l’interesse sia venuto meno per fatti sopravvenuti e che le parti ne diano atto in modo concorde o comunque non contestato. In presenza di una materia connotata da complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale, la compensazione delle spese di giudizio costituisce esito giustificato.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un rapporto concessorio su area demaniale marittima con finalità turistico-ricreative, ha impugnato davanti al TAR Toscana gli atti con cui il Comune ha rideterminato e differito i termini di scadenza delle concessioni, dapprima al 31 dicembre 2023 e poi al 30 settembre 2027, in applicazione dell’art. 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, come modificato dal d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito nella legge 14 novembre 2024, n. 166. Con i motivi aggiunti la società ha esteso l’impugnazione agli atti sopravvenuti, compresa la determinazione di avvio del procedimento di pubblicazione dei bandi di gara.
Nel ricorso e nei motivi aggiunti la ricorrente ha prospettato la qualificazione del rapporto come pluriennale di durata indefinita, chiedendo il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e la rimessione alla Corte costituzionale di questioni di legittimità, oltre alla condanna del Comune al rilascio di titoli concessori con rinnovo senza soluzione di continuità.
La Motivazione della Corte
Alla pubblica udienza del 28 maggio 2026, chiamata per la verifica dell’interesse alla decisione, il difensore della ricorrente ha confermato il venir meno di tale interesse, come già dichiarato in atti, chiedendo la compensazione delle spese. La parte resistente, pur non comparsa, aveva a sua volta preso atto della sopravvenuta improcedibilità, invocando il favore delle spese.
Il Collegio ha preso atto di quanto rappresentato congiuntamente dalle parti e ha ritenuto che l’interesse alla decisione della causa sia venuto meno. Da tale accertamento consegue la dichiarazione di sopravvenuta improcedibilità del ricorso e dei connessi motivi aggiunti, per carenza d’interesse.
La definizione in rito assorbe ogni questione di merito, comprese le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e di rimessione alla Corte costituzionale, che restano non scrutinate. Il giudice non è tenuto a esaminare profili divenuti privi di attualità per effetto del venir meno dell’interesse della parte che li aveva prospettati.
Quanto alle spese, il Collegio le ha compensate, valorizzando la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia delle concessioni demaniali marittime.
Nota della Redazione
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