Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso sulle concessioni demaniali (TAR Toscana n. 1081 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il venir meno dell’interesse alla decisione, dichiarato dalle parti nel corso del giudizio, determina la sopravvenuta improcedibilità del ricorso e dei connessi motivi aggiunti, non potendo il giudice pronunciarsi su una controversia divenuta priva di oggetto. La declaratoria di improcedibilità per carenza d’interesse non è incompatibile con la compensazione delle spese, che il Collegio può disporre quando la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia abbia reso incerta la stessa configurazione degli interessi dedotti in giudizio. Il giudizio amministrativo, informato al principio della effettività della tutela, non può essere coltivato quando la parte abbia essa stessa rappresentato la sopravvenuta assenza di utilità della pronuncia richiesta.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un rapporto concessorio su area demaniale marittima con finalità turistico-ricreative, ha impugnato davanti al TAR Toscana gli atti con cui il Comune aveva disciplinato il differimento dei termini di scadenza delle concessioni, chiedendo in via principale l’accertamento della natura pluriennale del rapporto e la condanna dell’amministrazione al rilascio di nuovi titoli concessori con rinnovo senza soluzione di continuità. La controversia si è articolata attraverso un ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, con i quali la ricorrente ha esteso l’impugnazione agli atti sopravvenuti adottati dall’ente locale in attuazione della legge n. 118/2022, come modificata dal d.l. n. 131/2024, convertito nella legge n. 166/2024.

Nel corso del giudizio, in vista della pubblica udienza fissata per la verifica dell’interesse alla decisione, la ricorrente ha depositato una dichiarazione con cui ha confermato il venir meno dell’interesse alla pronuncia, chiedendo la compensazione delle spese. Il Comune resistente, pur non comparso all’udienza, aveva a sua volta preso atto della sopravvenuta improcedibilità, invocando il favore delle spese. La questione è dunque pervenuta al Collegio esclusivamente sul piano dell’interesse alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, alla pubblica udienza del 28 maggio 2026, il difensore della ricorrente ha confermato il venir meno dell’interesse alla decisione della controversia, come da dichiarazione già versata in atti. La parte resistente, non comparsa all’udienza, aveva parimenti preso atto con dichiarazione della sopravvenuta improcedibilità, chiedendo il favore delle spese.

Sulla scorta di tali dichiarazioni, il Tribunale ha considerato che è venuto meno l’interesse alla decisione della causa. Ne consegue la declaratoria di sopravvenuta improcedibilità del ricorso e dei connessi motivi aggiunti per carenza d’interesse.

Il Collegio ha quindi valutato il profilo delle spese processuali, ritenendo di disporne la compensazione tra le parti. A fondamento di tale scelta il Tribunale ha addotto la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia delle concessioni demaniali marittime, circostanza idonea a giustificare la reciproca soccombenza e dunque l’integrale compensazione.

La decisione si colloca nel solco dell’orientamento secondo cui il giudice amministrativo, una volta accertata la sopravvenuta carenza dell’interesse a ricorrere o alla decisione, non può che arrestarsi con una pronuncia di rito, restando precluso ogni esame del merito dei motivi articolati. La declaratoria di improcedibilità opera pertanto tanto sul ricorso introduttivo quanto sui motivi aggiunti, essendo identica la ragione del venir meno dell’interesse rispetto all’intero complesso delle domande proposte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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