Proroga sala giochi omessa e diniego subingresso legittimo (TAR Emilia-Romagna n. 931 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione ex art. 86 TULPS per l’esercizio di sala giochi è un’autorizzazione di polizia, di natura personale e intuitu personae, ai sensi dell’art. 8 TULPS, e non è trasmissibile per subingresso o cessione d’azienda: in caso di trasferimento dell’attività è richiesta una nuova licenza. La verifica del rispetto della distanza minima di 500 metri dai luoghi sensibili deve essere effettuata al momento del rilascio della nuova licenza. L’Amministrazione che intenda imporre il divieto di installazione degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. a), TULPS, deve comunicare all’interessato la possibilità di chiedere la proroga di sei mesi per la cessazione dell’attività e l’ulteriore proroga per la delocalizzazione, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 831/2017.
Il Fatto
Una società aveva acquistato da un’altra società, nel dicembre 2024, i rami d’azienda di un bar e di una sala giochi, con consegna prevista per il 1° febbraio 2025. Alla cessione era seguita, con nota del 31 gennaio 2025, l’istanza per il rilascio di una licenza per il subingresso nell’attività di sala giochi. Il Comune, accertato che il locale era ubicato a meno di 500 metri da luoghi sensibili, in base alla mappatura regionale, aveva comunicato alla cedente l’avvio del procedimento di revoca della licenza e, successivamente, aveva rilasciato alla subentrante la licenza ex art. 86 TULPS, escludendone però la validità ai fini dell’installazione degli apparecchi da intrattenimento c.d. AWP di cui all’art. 110, comma 6, lett. a), TULPS. La società aveva impugnato il provvedimento, deducendo quattro motivi di illegittimità.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, entrambi ritenuti infondati. In primo luogo, ha precisato che l’autorizzazione ex art. 86 TULPS deve essere sempre qualificata come titolo abilitativo per una nuova attività, poiché le autorizzazioni di polizia, essendo personali e intuitu personae ai sensi dell’art. 8 TULPS, non possono essere trasmesse. Di conseguenza, la cessione d’azienda non comporta il subingresso automatico nella licenza della cedente, ma impone la richiesta di una nuova autorizzazione, con verifica in quel momento del rispetto dei limiti distanziali. L’attività con gli apparecchi AWP era, invece, cessata già dal 2019.
La Corte ha inoltre escluso la violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990, in quanto il procedimento di revoca avviato nei confronti della cedente era stato archiviato e non aveva inciso sulla posizione della subentrante. Ha altresì negato la sussistenza di una lesione del legittimo affidamento, poiché la società era consapevole dei vincoli distanziali che avevano determinato la cessazione dell’attività con gli altri apparecchi già nel 2019.
Il secondo motivo di ricorso è stato, invece, ritenuto fondato. Il TAR ha rilevato che il Comune non aveva data alla ricorrente la possibilità, prevista dalla delibera di Giunta regionale n. 831/2017, di beneficiare del termine di sei mesi per la cessazione dell’attività e dell’ulteriore proroga per l’eventuale delocalizzazione dell’attività stessa. Tale comunicazione non era mai stata effettuata, imponendo direttamente il divieto di installazione degli apparecchi. Il provvedimento è stato quindi annullato in parte, limitatamente alla mancata concessione delle predette proroghe.
Il quarto motivo di ricorso è stato infine respinto per carenza di interesse, attesa l’archiviazione del procedimento di revoca avviato nei confronti della cedente. Le spese di lite sono state compensate in ragione della soccombenza parziale. Il ricorso è stato accolto solo per tale limitato profilo, con annullamento parziale dell’atto impugnato.
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Nota della Redazione
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