Docente di ruolo con sentenza del giudice ordinario può agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per la Carta docente (TAR Lazio n. 13486 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce al docente di ruolo il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, è titolo esecutivo azionabile in sede di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. In tale sede non sono sindacabili i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato, dovendo il giudice dell’ottemperanza limitarsi a verificare l’inadempimento dell’Amministrazione. Decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza passata in giudicato, la condanna all’esecuzione è doverosa.
Il Fatto
Una docente a tempo indeterminato, dopo aver ottenuto dal Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, la declaratoria del diritto alla Carta elettronica per la formazione per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del beneficio per un valore di € 500,00 per ciascun anno, si vedeva costretta ad agire nuovamente in giudizio. Il Ministero, infatti, non aveva dato esecuzione alla sentenza, ormai passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi.
La docente proponeva, quindi, ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lazio, chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione del giudicato, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si costituiva solo formalmente, senza fornire chiarimenti in ordine alla mancata esecuzione della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente accertato la sussistenza dei presupposti processuali per l’azione di ottemperanza. La sentenza del giudice ordinario risultava regolarmente passata in giudicato e notificata nelle forme di legge all’Amministrazione resistente; era inoltre decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003. Il Tribunale ha dichiarato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm., trattandosi di giudizio volto all’esecuzione di un giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario.
Sul piano sostanziale, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione non aveva fornito alcuna indicazione in merito alla corretta esecuzione della sentenza. La mancata ottemperanza integrava pertanto un inadempimento, con conseguente accoglimento della pretesa della ricorrente, in coerenza con il principio giurisprudenziale di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore, richiamato con riferimento a Cass. n. 13533/2001.
Il TAR ha precisato che, in sede di ottemperanza, non è consentito sindacare i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice, essendo la cognizione del giudice dell’ottemperanza limitata alla verifica della conformità dell’azione amministrativa al dictum giudiziale. Il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione alla sentenza nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della pronuncia.
Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, il Tribunale ha nominato fin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà all’esecuzione nel termine di ulteriori 60 giorni, previa richiesta della ricorrente. Non sussistevano, invece, i presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, potendo l’interessata formulare apposita richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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