Concessioni demaniali marittime: proroga automatica disapplicata, inammissibile il motivo nuovo in appello (Cons. Stato n. 9287 del 25.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime, anche nella formulazione più recente, sono disapplicabili da qualunque organo dello Stato perché in frontale contrasto con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, norma self-executing e vincolativamente interpretata dalla Corte di Giustizia. Il giudice amministrativo non può esaminare il motivo che investa la legittimità di tale disapplicazione se esso non è stato proposto in primo grado: in appello integra domanda nuova, preclusa dall’art. 104 cod. proc. amm. Il diniego di proroga fondato su un motivo autonomo e non censurato si sottrae alle censure relative agli altri profili della motivazione, per difetto di interesse. Resta estranea al giudizio la sopravvenuta istanza di proroga fondata su normativa successiva, rispetto alla quale il giudice non conosce dei poteri non ancora esercitati.

Il Fatto

La società ricorrente chiede al Comune la proroga di due concessioni demaniali marittime in scadenza. L’amministrazione nega la proroga con due provvedimenti, fondandosi su un duplice ordine di ragioni: la mancata manifestazione della volontà di proseguire nel termine di novanta giorni prima della scadenza, ai sensi del PIR regionale, e l’impossibilità di disporre la proroga automatica in violazione dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE.

Il TAR Calabria respinge il ricorso, osservando che il secondo motivo di diniego non è stato specificamente censurato e, da solo, sorregge i provvedimenti. La società appella invocando la sopravvenuta legge n. 166/2024 di conversione del c.d. decreto Salva infrazioni, che proroga al 30 settembre 2027 le concessioni turistico-ricreative, e deducendo disparità di trattamento, natura ordinatoria del termine e autenticità della firma del subingresso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio condivide il ragionamento del primo giudice. La proroga ex lege prevista dall’art. 1, commi 682 e 683, legge n. 145/2018, come integrata dal d.l. n. 34/2020, e quella successiva dell’art. 3 legge n. 118/2022, in combinato disposto con l’art. 10-quater, comma 3, d.l. n. 198/2022, vanno disapplicate. Esse si pongono in contrasto con la direttiva servizi, immediatamente applicabile negli ordinamenti nazionali.

Il percorso argomentativo si salda alla giurisprudenza europea richiamata: CGUE, sez. III, sentenza 20 aprile 2023, causa C-348/22 e, in precedenza, CGUE, sez. V, sentenza 14 luglio 2016, cause C-458/14 e C-67/15. Sul piano interno la Corte richiama le sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 17 e 18 del 2021 e le pronunce di Sez. VI n. 2192 del 2023, n. 3964 del 2023, n. 7992 del 2023 e Sez. VII n. 6675 del 2023, che hanno ribadito l’obbligo di disapplicazione anche della proroga introdotta dal decreto Milleproroghe.

Ne deriva che il Comune ha correttamente disapplicato la normativa nazionale e respinto l’istanza. Il motivo di diniego fondato sul contrasto europeo è autonomo e sufficiente: non occorre esaminare le censure sulle altre parti della motivazione, tanto più che quel profilo non è stato investito dal ricorso di primo grado.

L’appello che investe il divieto di proroga automatica è inammissibile. Si tratta di domanda nuova, preclusa dall’art. 104 cod. proc. amm., perché non proposta nel giudizio introduttivo. Il Collegio dichiara inoltre non necessario approfondire l’asserita falsità della firma del subingresso, estranea al motivo di diniego. Quanto alla nuova istanza del febbraio 2025, fondata sulla normativa sopravvenuta, la questione è estranea al giudizio: il giudice amministrativo non conosce dei poteri non ancora esercitati, ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm.

L’appello è respinto. La soccombenza giustifica la condanna alle spese in favore del Comune nella misura di euro 3.000, oltre accessori; le spese sono compensate rispetto al controinteressato e all’Agenzia del Demanio, trattandosi di atti propri del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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