Requisito di diretta alloggiabilità dei reagenti e verificazione in appello (C.G.A.R.S. n. 310 del 11.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello avverso l’esclusione da una gara pubblica, la rinnovazione della verificazione disposta dal giudice di primo grado è ammessa quando la questione tecnica controversa integri il thema decidendum devoluto. Le conclusioni dell’ausiliario, se sostenute da un percorso logico coerente e non smentite da contestazioni specifiche, costituiscono il fondamento dell’accertamento del possesso dei requisiti tecnici di gara. Il requisito della diretta alloggiabilità dei reagenti sullo strumento, inteso come assenza di manipolazione e di tempi di attesa, integra una prescrizione autonoma rispetto a quella della prontezza all’uso. La relativa violazione legittima l’esclusione dell’offerente, con conseguente venir meno dell’interesse all’esame delle ulteriori ragioni di esclusione e dei motivi di appello incidentale.

Il Fatto

Una società presentava offerta in una procedura aperta indetta da un’azienda sanitaria provinciale per la fornitura in service di reagenti e materiale di consumo destinati alle strutture di patologia clinica, lotto 1-Area siero. La commissione giudicatrice ne disponeva l’esclusione, ritenendo l’offerta tecnica non conforme al capitolato sotto un duplice profilo: la non diretta alloggiabilità dei reagenti sullo strumento senza manipolazione dell’operatore e la determinazione difforme di alcuni dosaggi analitici su campioni di liquor rispetto a quanto richiesto per taluni presidi hub.

La società impugnava l’esclusione davanti al TAR Sicilia, articolando ricorso introduttivo, plurimi motivi aggiunti e contestando altresì l’aggiudicazione al raggruppamento controinteressato. Il TAR, all’esito di una verificazione, accoglieva il secondo e il terzo ricorso per motivi aggiunti, annullava l’esclusione e l’aggiudicazione, disponeva la rinnovazione della procedura e respingeva il ricorso incidentale. Proponevano appello l’aggiudicataria, in via principale, e la società esclusa, in via incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto le questioni preliminari. Respinge l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse dell’appello principale: l’attività svolta dall’azienda sanitaria dopo la sentenza costituiva stretta ottemperanza alla stessa, sicché permane l’interesse a eliminarne l’effetto conformativo. Esclude poi la lesione del contraddittorio nella verificazione, avendo la parte nominato il proprio consulente con congruo anticipo rispetto al deposito della relazione, e richiama sul punto Cons. Stato, sez. III, n. 160 del 2024 e Cons. Stato, sez. V, n. 96 del 2024. Delimita quindi il thema decidendum al solo primo quesito, relativo alla conformità delle offerte rispetto alla prescrizione dell’art. 74 cod. proc. amm. e del capitolato sulla diretta alloggiabilità.

Nel merito il Collegio ritiene fondato il primo motivo dell’appello principale. Il capitolato esigeva reagenti pronti all’uso, alloggiabili direttamente sullo strumento senza alcuna manipolazione da parte dell’operatore, almeno al 90%. Il verificatore ha accertato che entrambe le offerte riguardano reagenti privi di manipolazioni che ne alterino la composizione, ma ha distinto la prontezza all’uso dalla diretta alloggiabilità: i kit dell’appellante incidentale vanno capovolti cinque volte e lasciati in posizione verticale per un’ora, per eliminare bolle d’aria; quelli dell’aggiudicataria risultano alloggiabili subito dopo il capovolgimento, senza ritardo nel dosaggio.

Il Collegio fa proprie tali conclusioni, giudicando il percorso del verificatore razionale e coerente e non intaccato dalle contestazioni della società esclusa. Accoglie pertanto il primo motivo e, in parziale riforma della sentenza, respinge il secondo e il terzo ricorso per motivi aggiunti, nonché il primo motivo del quarto. Una volta affermata la legittimità dell’esclusione, i restanti motivi dell’appello principale diventano improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

Quanto all’appello incidentale, il Collegio ne rileva l’infondatezza. Conferma le declaratorie di rito: improcedibilità del ricorso introduttivo, superato dalla successiva comunicazione di esclusione, e inammissibilità del primo e del quinto ricorso per motivi aggiunti, il primo perché rivolto contro atti endoprocedimentali, il secondo perché concernente la sola approvazione dello schema di contratto in un rapporto inter alios. Respinto anche il motivo sugli spazi di lavoro nel presidio, dimostrati dalla documentazione prodotta. La soccombenza regola le spese del doppio grado in favore dell’aggiudicataria, mentre le spese della verificazione sono poste a carico della società esclusa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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