Atto comunale contrario a nuovi impianti non immediatamente lesivo ricorso inammissibile (TAR Campania n. 4246 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le deliberazioni con cui un ente locale manifesta la propria contrarietà alla realizzazione o all’ampliazione di impianti ad impatto ambientale, senza dettare una disciplina compiuta e immediatamente operativa della singola vicenda, costituiscono meri atti di indirizzo politico-amministrativo. Detti atti, in quanto privi di un contenuto amministrativo immediatamente eseguibile, non sono idonei a incidere direttamente e concretamente sulla sfera giuridica dei terzi, difettando del requisito della lesività attuale richiesto dagli artt. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. e 100 c.p.c.. Ne consegue che il ricorso proposto esclusivamente avverso tali delibere è inammissibile. Per converso, l’atto formalmente qualificato come indirizzo deve essere riqualificato come provvedimento lesivo ove rechi una disciplina dettagliata e demandi agli uffici mere attività attuative.
Il Fatto
Una società, esercente attività di gestione di rifiuti in zona industriale ASI sulla base di una autorizzazione unica, impugnava le delibere di giunta e consiglio comunale con cui il Comune dichiarava il proprio territorio “area ambientalmente satura”, manifestando la contrarietà all’insediamento e all’ampliamento di impianti ad impatto ambientale. La ricorrente lamentava, in particolare, l’incompetenza dell’ente locale, lo sviamento, la contraddittorietà con precedenti atti di assenso, il difetto di motivazione e la lesione della libertà di impresa, ritenendo le delibere immediatamente lesive delle proprie potenzialità espansive. Il Comune resistente eccepiva l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, trattandosi di atti di indirizzo privi di efficacia lesiva.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto l’eccezione di inammissibilità, rilevando che le delibere impugnate avevano natura di mero indirizzo politico-amministrativo, in quanto si limitavano a manifestare una posizione di contrarietà e a orientare l’azione futura degli uffici, senza recare alcuna statuizione immediatamente vincolante né incidere sull’autorizzazione della ricorrente.
La qualificazione di un atto deve fondarsi sul suo contenuto concreto, non sul nomen iuris o sulla competenza formale dell’organo. Ne deriva che un atto “di indirizzo” è impugnabile solo se, nella sostanza, si risolve in una statuizione autonoma e lesiva; viceversa, quando richiede l’interposizione di successivi provvedimenti gestionali, non è idoneo a ledere la posizione dei terzi, difettando il requisito della lesività attuale e concreta richiesto dagli artt. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. e 100 c.p.c..
Tale principio è confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2350 del 2025, richiamata in motivazione, la quale ha chiarito che l’eventuale natura di indirizzo di una delibera non priva il ricorrente della facoltà di agire quando il gravame investa anche atti puntuali e concreti adottati a valle dell’indirizzo. A contrariis, un ricorso che si appunti esclusivamente sull’atto di indirizzo, senza investire l’atto applicativo, non supera il vaglio di ammissibilità.
Nella fattispecie, la circostanza che le delibere richiamassero valutazioni di carattere generale, riferibili a una fase istruttoria, non assume rilievo dirimente, poiché non incidono sulla natura dell’atto ogniqualvolta esso non rechi una disciplina compiuta e immediatamente operativa della singola vicenda. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della società alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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