Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso in materia demaniale (TAR Toscana n. 1279 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente e non contestata dalla parte resistente, determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per difetto sopravvenuto della condizione dell’azione. Il giudice, preso atto del venir meno dell’interesse, non esamina il merito delle censure e dichiara l’improcedibilità degli atti introduttivi. La compensazione delle spese può essere disposta quando la materia controversa abbia conosciuto una complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale, tale da giustificare la reciproca soccombenza delle parti.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un rapporto concessorio su area demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa, ha impugnato gli atti con i quali il Comune ha reiteratamente differito il termine di scadenza delle concessioni demaniali in essere. Con ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, la società ha chiesto l’accertamento della qualificazione del rapporto come pluriennale a durata indefinita, la disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con il diritto eurounitario e la condanna dell’amministrazione al rilascio di nuovi titoli concessori con rinnovo automatico.

Alla pubblica udienza del 10 giugno 2026 nessuno è comparso per le parti. La ricorrente ha depositato dichiarazione dalla quale emerge il venir meno dell’interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese. La parte resistente, non comparsa, aveva già preso atto della sopravvenuta improcedibilità, invocando il favore delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, alla pubblica udienza, chiamata la causa per la verifica dell’interesse alla decisione, la ricorrente ha depositato dichiarazione che evidenzia il venir meno dell’interesse alla definizione della controversia. La resistente, dal canto suo, aveva già preso atto della sopravvenuta improcedibilità con propria dichiarazione versata in atti.

Preso atto di quanto rappresentato congiuntamente dalle parti, il Tribunale considera venuto meno l’interesse alla decisione della causa. Da ciò deriva la declaratoria di sopravvenuta improcedibilità del ricorso e dei connessi motivi aggiunti per carenza d’interesse.

Il Collegio non procede quindi all’esame del merito delle numerose censure articolate, né delle istanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e di rimessione alla Corte costituzionale prospettate dalla ricorrente. Il difetto sopravvenuto della condizione dell’azione preclude ogni valutazione nel merito.

Sul versante delle spese, il Tribunale ritiene di disporne la compensazione tra le parti. La decisione si fonda sulla considerazione della complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia delle concessioni demaniali, circostanza idonea a giustificare la reciproca soccombenza. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *