Silenzio inadempimento sul riconoscimento del titolo estero di specializzazione (TAR Lazio n. 8782 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce silenzio inadempimento la mancata adozione del provvedimento conclusivo sull’istanza di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in un Paese membro dell’Unione Europea, decorso il termine complessivo di quattro mesi previsto dall’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007. Ai fini dell’accoglimento del ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. è sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine, senza che l’Amministrazione abbia adottato alcun provvedimento espresso. L’obbligo di provvedere grava sull’autorità competente, individuata nell’art. 5 d.lgs. n. 206/2007 nel Ministero dell’Istruzione e del Merito, successore del soppresso MIUR. Il termine assegnato all’Amministrazione per provvedere può essere congruamente dilatato in considerazione della natura “di massa” del procedimento.
Il Fatto
La ricorrente, docente, presentava in data 28 aprile 2025 istanza di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, ai fini dell’esercizio della professione in Italia. Decorso infruttuosamente il termine di conclusione del procedimento, la ricorrente proponeva ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, la condanna dell’Amministrazione all’adozione del provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento. Il Ministero non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 5 d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che individua l’autorità nazionale competente al riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione conseguiti in altro Stato membro dell’UE. Il Tribunale ha rilevato che tale autorità è il soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ora denominato Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi dell’art. 6 del decreto legge n. 173/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 604/2022.
Quanto ai presupposti dell’obbligo di provvedere, il Tribunale ha osservato che risultano integrati entrambi i requisiti: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine senza alcuna pronuncia. Nel caso di specie, l’Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento, non emergendo dagli atti elementi probatori contrari.
In ordine al termine di conclusione del procedimento, il Collegio ha richiamato il combinato disposto dell’art. 2 legge n. 241/1990 e dell’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007. La norma prevede che l’autorità accerti la completezza della documentazione entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza e che il riconoscimento avvenga nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il termine complessivo massimo, comprensivo di eventuali richieste di integrazioni, ammonta pertanto a quattro mesi.
Il Tribunale ha ritenuto congruo assegnare all’Amministrazione un termine di 120 giorni per provvedere, tenuto conto della natura “di massa” del procedimento, connotato da un numero elevatissimo di richieste, e ha nominato sin d’ora, per il caso di persistente inadempienza, il Direttore generale della Direzione competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla scadenza di quello assegnato all’Amministrazione. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente.
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Nota della Redazione
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