Errori di verbalizzazione e correzione giudiziale dei resti elettorali (TAR Toscana n. 1282 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso elettorale gli errori di verbalizzazione commessi dalle Sezioni non giustificano il ricontaggio delle schede quando le tabelle di scrutinio, regolarmente compilate e sottoscritte, rechino dati corrispondenti e univoci sul numero dei voti espressi: in tal caso l’errore attiene alla sola compilazione del verbale e la verificazione può fondarsi sulle tabelle. Il seggio va assegnato secondo il criterio dei resti, senza che esista una soglia minima di scarto: è sufficiente anche un solo voto di differenza, tanto nella fase amministrativa quanto in quella giudiziale di correzione. Nel processo elettorale il ricorso non può risolversi in uno strumento meramente esplorativo, dovendo i vizi essere circostanziati. La cognizione del giudice amministrativo resta delimitata dai fatti dedotti nei motivi entro il termine di decadenza, senza estendersi all’intero procedimento elettorale.
Il Fatto
La ricorrente, candidata alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Toscana nelle giornate del 12 e 13 ottobre 2025 nella circoscrizione di Pisa, deduce che una serie di errori commessi da diverse Sezioni elettorali avrebbe determinato il conteggio di un numero di voti inferiore a quelli effettivamente conseguiti dalla lista nella quale era inserita. L’ammanco, in applicazione del meccanismo di ripartizione dei seggi fra le circoscrizioni provinciali, avrebbe attribuito a una diversa provincia uno dei seggi spettanti alla lista, in favore del candidato ivi collocato in posizione utile.
La ricorrente chiede l’annullamento del verbale dell’Ufficio centrale regionale nella parte relativa all’assegnazione dei seggi e alla proclamazione degli eletti, nonché la correzione dei risultati mediante l’attribuzione di almeno 210 voti di lista e la conseguente sostituzione del candidato proclamato. Il Collegio ha disposto una verificazione affidando a un organo amministrativo l’accertamento dei voti effettivamente conseguiti dalla lista nelle Sezioni interessate e la revisione delle schede dichiarate nulle.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dichiara la tardività della produzione documentale depositata dalla ricorrente dopo la scadenza dei termini dimidiati di cui all’art. 73 c.p.a., con conseguente reiezione della richiesta di rinvio formulata dal controinteressato.
Nel merito, la verificazione ha accertato che, sulla scorta delle univoche e corrispondenti indicazioni delle tabelle di scrutinio, i voti effettivamente assegnabili alla lista sono risultati superiori a quelli verbalizzati. Il verificatore ha altresì riesaminato le schede dichiarate nulle, confermandone l’invalidità in quanto riconducibili alla tassonomia delle nullità della legge elettorale regionale. È così emerso il mancato conteggio di 210 voti nella circoscrizione pisana.
Il Collegio respinge l’obiezione del controinteressato secondo cui il quadro non univoco avrebbe imposto l’esame diretto delle schede. In tutte le Sezioni interessate le tabelle di scrutinio riportano dati corrispondenti e risultano regolarmente compilate: la corrispondenza prova che gli errori attenevano a omissioni o sviste nella compilazione del verbale, non al rilievo dei voti. Ne deriva l’insussistenza di valide ragioni per procedere alla verifica delle schede.
Quanto alla dedotta esiguità dello scarto, il Collegio osserva che non esiste una soglia minima di voti che assicuri a una lista la prevalenza su un’altra, bastandone anche solo uno; tale principio vale nella fase sostanziale del procedimento elettorale come in quella giudiziale di correzione. Nel processo elettorale, inoltre, non è consentito avanzare generici dubbi paventando possibili errori umani, occorrendo circostanziare le deduzioni, poiché il ricorso non può risolversi in uno strumento esplorativo.
Il Collegio esclude profili di irragionevolezza nel meccanismo di riparto previsto dalla legge regionale, frutto di mediazione fra risultati regionali e provinciali e idoneo, attraverso il recupero dei resti, a una piena utilizzazione dei voti. La cognizione del giudice amministrativo resta delimitata ai fatti dedotti nei motivi entro il termine di decadenza, senza estendersi all’intero procedimento elettorale. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del verbale e correzione dei risultati mediante l’attribuzione di 210 voti alla lista nel collegio di Pisa e la conseguente sostituzione del candidato proclamato. Spese compensate.
Nota della Redazione
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