Travisamento della prova e revocazione: confine tra errore percettivo e valutativo (Cass. civ. Sez. I n. 24784 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre quando la svista concerne il fatto probatorio in sé e non la verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto, trova il suo rimedio istituzionale nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, ove ne sussistano i presupposti ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. Quando invece il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale il giudice ha pronunciato, e il travisamento riflette la lettura del dato probatorio prospettata da una delle parti, il vizio è denunciabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 4 o 5, cod. proc. civ., secondo la natura processuale o sostanziale del fatto. Ne consegue che l’errore percettivo, non rispecchiando la prospettazione di alcuna parte, è inammissibile in sede di legittimità.
Il Fatto
Un Comune è stato condannato, in primo grado, al pagamento di una somma in favore di tre eredi a titolo di risarcimento del danno per l’occupazione illegittima di un fondo agricolo di modesta estensione. La Corte d’Appello ha rigettato il gravame del Comune, confermando la quantificazione operata dal giudice di prime cure e respingendo l’eccezione di difetto di legittimazione attiva delle attrici.
Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza per travisamento delle risultanze della consulenza tecnica, con il secondo ha contestato la ritenuta titolarità attiva del rapporto in capo alle controparti, dolendosi della mancata prova rigorosa del diritto di proprietà.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo e ne rileva i concomitanti profili di infondatezza e inammissibilità. Il giudice di legittimità richiama il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 5792/2024, secondo cui il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quale svista sul fatto probatorio in sé, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, mentre è deducibile con il ricorso per cassazione solo quando il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una parte.
Nel caso concreto, osserva la Corte, dalla stessa prospettazione del ricorrente emerge che l’errore del giudice d’appello era percettivo e non rispecchiava la posizione delle controricorrenti, le quali avevano semmai rivendicato la natura edificatoria del terreno. Il vizio, pertanto, era denunciabile solo con il rimedio revocatorio e non con il ricorso ex art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, cod. proc. civ. La Corte rileva inoltre che il giudice d’appello aveva confutato l’unica critica reale al metodo di liquidazione, giudicando meramente apodittica l’affermazione sul carattere incolto del fondo.
Quanto al secondo motivo, il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte richiama Sezioni Unite n. 2951/2016, che ai punti 52 e 54 ha precisato come la presa di posizione del convenuto possa rendere superflua la prova dell’allegazione attorea sulla titolarità del diritto, quando il convenuto riconosca il fatto costitutivo o articoli una difesa incompatibile con la sua negazione, senza che sia consentito, tanto meno in appello, proporre una nuova esposizione dei fatti.
Il giudice d’appello, applicando correttamente tale principio, aveva evidenziato che il Comune aveva riconosciuto implicitamente la titolarità del rapporto in capo alle attrici, svolgendo difese incompatibili con la negazione del loro diritto, salvo mutare strategia solo in appello. Il ricorrente non si è confrontato con questa ratio decidendi, limitandosi ad affermare la mancata prova rigorosa del dominio e riportando solo estratti dell’atto di appello. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese processuali e contributo unificato raddoppiato.
Nota della Redazione
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