Notifica cartella ex art 140 cpc e prescrizione sanzioni e interessi (Cass. civ. Sez. V n. 16789 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica della cartella esattoriale, la prova del perfezionamento della procedura ex art. 140 c.p.c. è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessaria la produzione della lettera informativa una volta che l’agente postale ne abbia attestato l’invio, con attestazione superabile solo mediante querela di falso. L’apposizione della firma dell’agente postale sull’avviso di ricevimento costituisce requisito necessario e sufficiente per ritenere valida la notificazione, mentre la sola produzione di risultanze anagrafiche non prova la nullità della notifica eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva. Il disconoscimento ex art. 2719 c.c. della copia fotostatica non impedisce al giudice di accertarne la conformità all’originale con altri mezzi di prova. In materia di riscossione, il termine decennale ex art. 2953 c.c. si applica solo a seguito del giudicato, restando soggette a prescrizione quinquennale ex art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997 sanzioni e interessi.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’intimazione di pagamento emessa dall’agente della riscossione, eccependo la nullità delle notifiche delle cartelle poste a fondamento della pretesa. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Campania, in parziale riforma, confermava l’intimazione per gli importi relativi ai tributi e la annullava per interessi e sanzioni, ritenendoli soggetti a prescrizione quinquennale.
Il contribuente proponeva così ricorso per cassazione con tre motivi, censurando la ritenuta validità delle notifiche ex art. 140 c.p.c. e l’utilizzabilità delle copie fotostatiche disconosciute. L’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione resistevano e proponevano ricorso incidentale, sostenendo l’applicazione del termine decennale anche alle sanzioni irrogate contestualmente all’imposta.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Corte ne rileva anzitutto l’inammissibilità parziale: a fronte di una motivazione che ha ritenuto adempiute le formalità previste dall’art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973, gli errori nella valutazione dei documenti andavano dedotti come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o come omesso esame di un fatto decisivo, non come violazione di legge degli artt. 140 c.p.c. e 26 e 60 dei d.P.R. n. 602 e n. 600 del 1973.
Nel merito il motivo è infondato. L’invio della lettera informativa è un fatto che il pubblico ufficiale attesta compiuto, con la conseguenza che non è necessaria la produzione della raccomandata informativa una volta che l’invio sia stato attestato, essendo superabile l’attestazione solo con la querela di falso. L’agente della riscossione non è poi onerato della produzione della cartella, perché la prova del perfezionamento è assolta con l’avviso di ricevimento, la cui riferibilità alla specifica cartella è accertamento di fatto suscettibile di prova contraria (Cass. n. 17841 del 2023). L’assenza del timbro è irrilevante quando l’avviso rechi data e firma del notificatore, poiché la sottoscrizione dell’agente postale è l’unico elemento idoneo a riferire la paternità dell’atto al notificatore (Cass. n. 7586 del 2024). Quanto al cambio di indirizzo, la sola produzione di risultanze anagrafiche non prova la nullità della notifica (Cass. n. 19132 del 2004; Cass. n. 10107 del 2014).
Sul secondo motivo, relativo all’utilizzabilità delle copie disconosciute, la Corte osserva che il disconoscimento ex art. 2719 c.c. impone una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro il documento contestato e gli aspetti differenziali rispetto all’originale, non essendo sufficienti clausole di stile (Cass. n. 16557 del 2019). In ogni caso la contestazione ex art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all’originale anche mediante presunzioni (Cass. n. 1324 del 2022), sicché la censura sottende una rivalutazione del materiale probatorio preclusa in sede di legittimità.
Sul terzo motivo, concernente l’asserita violazione delle regole sull’onere della prova, la Corte ribadisce che la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo quando l’onere sia attribuito a una parte diversa, mentre la violazione dell’art. 115 c.p.c. richiede che il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti. Nella specie il giudice di secondo grado ha deciso su un documento prodotto dall’amministrazione finanziaria che conteneva anche la notifica, senza incorrere in alcuna violazione (Cass. n. 26739 del 2024).
Passando al ricorso incidentale, la Corte lo ritiene infondato. L’eccezione di prescrizione quinquennale risultava già proposta dal contribuente e non assorbita. Il termine decennale ex art. 2953 c.c. per l’actio iudicati opera solo a seguito del giudicato, in luogo del termine di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass. n. 25222 del 2024); il richiamo alle Sezioni Unite n. 25790 del 2009 è inconferente, poiché solo il giudicato determina l’applicazione del termine decennale, con la conseguenza che il ricorso incidentale è infondato. Entrambi i ricorsi sono quindi rigettati, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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