Motivazione apparente della CTR e nullità della sentenza tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 15731 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di appello tributaria è affetta da nullità per error in procedendo quando la motivazione, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione. Integra motivazione apparente la pronuncia che ometta ogni indicazione sullo svolgimento del processo di primo grado, sulla materia del contendere e sui motivi di gravame e si limiti ad argomentazioni tautologiche e apodittiche. Tale vizio attinge l’esistenza stessa della motivazione e si colloca al di sotto del minimo costituzionale, restando irrilevante ogni valutazione sulla sua sufficienza. Il sindacato di legittimità, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è circoscritto a questa anomalia radicale, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata.
Il Fatto
All’esito di un’indagine della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione, ai fini IRPEF, IRAP e IVA, la somma di euro 182.257,00, sul presupposto dell’inesistenza oggettiva delle operazioni sottese alle fatture emesse. Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla CTP di Reggio Calabria, eccependo il difetto dei presupposti dell’azione dell’Ufficio e l’inidoneità del quadro indiziario, fondato su un PVC emesso nei confronti di terzi.
Il ricorso era rigettato in primo grado. La CTR della Calabria respingeva poi l’appello. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando la mancanza dell’esposizione dei motivi in fatto e in diritto. L’Agenzia si costituiva con controricorso e il contribuente si opponeva alla proposta di definizione formulata dalla Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
La Motivazione della Corte
Il motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.P.R. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver la CTR emesso una pronuncia priva della ratio decidendi. La sentenza impugnata, dopo aver richiamato il PVC e la decisione di primo grado, si limitava ad affermare che l’appellante non aveva prodotto alcun elemento di prova, senza ricostruire lo svolgimento processuale.
La Corte muove dal principio per cui la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con ipotetiche congetture (Cass., Sez. Un., n. 22232 del 2016).
Richiama quindi Cass., Sez. Un., n. 8053 del 2014, secondo cui la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. va letta come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione. È denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé, da valutare sul testo della sentenza a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. L’anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza.
Nel caso concreto, la sentenza impugnata omette qualsiasi indicazione sullo svolgimento del processo di primo grado e sulla materia del contendere, nonostante i plurimi motivi di gravame riprodotti per autosufficienza nel ricorso. La brevissima motivazione si risolve in argomentazioni tautologiche e nell’apodittica affermazione dell’infondatezza dell’appello, risultando scollegata dalla fattispecie concreta e adattabile a un numero indefinito di giudizi. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo esame e la regolazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.