Video parziale su social esclude diritto di critica (Cass. pen. Sez. 5 n. 7714 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pubblicazione su profili social di un filmato riproducente in maniera solo parziale e fuorviante l’operato di pubblici ufficiali, accompagnata da commenti allusivi ad un abusivo esercizio delle funzioni, è idonea a ledere la reputazione degli interessati e integra il delitto di diffamazione aggravata ex art. 595, primo e terzo comma, cod. pen. La parzialità della videoripresa, anche ove non manipolata, veicola una rappresentazione falsata della realtà dei fatti e determina il difetto del requisito della verità del fatto, presupposto necessario per il riconoscimento della scriminante del diritto di critica. Il vizio di motivazione per travisamento della prova, denunciato con il ricorso per cassazione, è inammissibile quando la dedotta erronea interpretazione dell’atto non abbia carattere di decisività, non essendo idonea a sovvertire l’asse portante della decisione fondata su elementi probatori autonomi e convergenti.
Il Fatto
La Corte di appello di Ancona, confermando la sentenza di primo grado, ha condannato l’imputato per il delitto di diffamazione aggravata per aver pubblicato sui propri profili Facebook e Instagram un filmato che documentava parzialmente l’intervento della Polizia di Stato e della Polizia Municipale presso il suo ristorante. Il video, corredato da commenti evocativi di un presunto abuso di potere da parte degli agenti, era stato ritenuto idoneo a lederne la reputazione, offrendo una rappresentazione fuorviante dell’accaduto.
Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione per travisamento della prova. In particolare, il ricorrente sosteneva che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto che il filmato fosse il frutto di una manipolazione artificiosa, laddove lo stesso sarebbe stato pubblicato integralmente, senza tagli o montaggi, identico a quello estratto dal dispositivo dell’autrice della registrazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la doglianza. In primo luogo, i giudici di legittimità hanno evidenziato che la sentenza impugnata, nel fare integrale richiamo alla ricostruzione operata in primo grado, si fondava su un compendio probatorio articolato, basato non solo sulla visione del filmato ma anche sulle dichiarazioni testimoniali degli agenti intervenuti. L’enunciato relativo alla natura “artatamente parziale” del video non costituiva, pertanto, l’unico e decisivo pilastro della decisione.
La ratio decidendi della pronuncia impugnata risiedeva, piuttosto, nella constatazione che il filmato, originale o manipolato che fosse, non riproduceva tutte le fasi dell’intervento, tra cui quella in cui un Commissario si era qualificato mostrando la placca distintiva. Tale incompletezza, unita ai commenti denigratori dell’imputato, aveva veicolato una rappresentazione distorta e malevola dell’operato dei pubblici ufficiali, insinuando arbitri e abusi rivelatisi del tutto infondati alla luce delle risultanze istruttorie.
Su tali basi, la Corte ha escluso l’applicabilità della scriminante del diritto di critica, difettando il primo dei requisiti necessari per il suo riconoscimento: il rispetto del nucleo essenziale di verità del fatto. La giurisprudenza di legittimità, richiamata in sentenza, è costante nel richiedere che la critica, pur asperrima, non travisi i fatti, pena la configurabilità del reato di diffamazione.
Quanto al dedotto vizio di travisamento della prova, la Cassazione ne ha affermato la non decisività. Il ricorrente, infatti, non ha dimostrato che la corretta valutazione del filmato avrebbe compromesso in modo radicale la tenuta logica dell’intero impianto argomentativo, fondato su elementi probatori autonomi e convergenti. Essendo il percorso motivazionale della sentenza impugnata coerente e logico, il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e alla rifusione di quelle di difesa sostenute dalle parti civili, liquidate in complessivi euro 5.000,00.
Nota della Redazione
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