Giudizio di rinvio, poteri del giudice e danno da reato doganale (Cass. pen. Sez. IV n. 7764 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di annullamento con rinvio per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è investito di pieni poteri di cognizione e non è vincolato all’esame dei soli punti indicati nella sentenza rescindente, salvi i limiti derivanti dall’avvenuta formazione del giudicato progressivo, che può coprire i capi ma non i punti della decisione. Il giudice del rinvio è tenuto a uniformarsi non solo al principio di diritto, ma anche alle premesse logico-giuridiche poste a base dell’annullamento, comprese quelle su cui si è formato il giudicato implicito interno. Nei reati doganali il mancato pagamento delle accise non esaurisce il tema delle pretese restitutorie o risarcitorie dell’Amministrazione, potendo configurarsi un danno ulteriore di natura civilistica. Il ricorso per cassazione che riproduce i motivi d’appello senza confrontarsi con la motivazione impugnata è inammissibile per genericità.

Il Fatto

Le parti civili Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, unitamente a un imputato, hanno impugnato la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Torino il 17.06.2024 in sede di rinvio, a seguito dell’annullamento disposto da Cass. pen. Sez. III n. 541 del 2023. Il giudice del rinvio, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati associativi ascritti ad alcune imputate, revocato la confisca per equivalente nei loro confronti, ridotto a euro 97.581.952,00 l’importo della confisca a carico di altro imputato e revocato le statuizioni civili verso le due Amministrazioni finanziarie.

Da qui i ricorsi: l’imputato lamentava la violazione del principio di diritto sul profitto confiscabile; l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane contestavano il rigetto delle rispettive pretese risarcitorie.

La Motivazione della Corte

Sui motivi dell’imputato, la Sezione IV richiama l’art. 627 cod. proc. pen. e la giurisprudenza di legittimità: l’annullamento per vizio di motivazione travolge gli accertamenti e le valutazioni già compiuti, attribuendo al giudice del rinvio la massima latitudine cognitiva. Il solo limite è il giudicato progressivo, che secondo Sez. U n. 1 del 28.06.2000 (Tuzzolino) e Sez. U n. 6093 del 27.05.2016 (Aiello) si forma sui capi, non sui punti della decisione.

Nel caso concreto il giudice del rinvio ha correttamente argomentato la transnazionalità del sodalizio ai sensi dell’art. 3 della legge n. 146 del 2006, presupposto della confisca per equivalente, e ha quantificato il profitto con metodo analitico, sulla base di un’annotazione di polizia giudiziaria non contestata, rideterminando la somma confiscabile. Quanto alle accise, la Corte richiama l’art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1995 e la giurisprudenza che ne esclude la natura di presunzione della sussistenza del reato; le presunzioni tributarie assumono valore di dati liberamente valutabili dal giudice penale insieme agli elementi di riscontro.

I motivi dell’imputato sono quindi inammissibili, per mancanza di specificità e per mancato confronto critico con la motivazione impugnata.

Sul ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la Corte lo rigetta: se la fictitiousità delle esportazioni comporta l’imponibilità ai fini IVA, l’Amministrazione dispone degli strumenti di riscossione coattiva e non può perseguire gli interessi civili nel processo penale, non essendo state elevate contestazioni tributarie e non potendosi configurare un soggetto danneggiato.

È invece fondato il ricorso dell’Agenzia delle Dogane. Il giudice del rinvio, pur evocando Sez. U civili n. 29862 del 2022, non ne ha tratto le conseguenze nel caso di specie, in cui il contribuente è una società fallita: il danno da evasione fiscale può coincidere con il tributo evaso o con ulteriori pregiudizi, spettando all’Amministrazione provare il credito, la sua perdita e il nesso causale, e al terzo l’eventuale negligenza dell’erario. La sentenza è quindi annullata limitatamente alle statuizioni civili verso l’Agenzia delle Dogane, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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