Termini perentori per le conclusioni scritte nel processo cartolare d’appello (Cass. pen. Sez. VI n. 3896 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito a trattazione scritta i termini per il deposito delle conclusioni delle parti, pur in mancanza di espressa indicazione, devono ritenersi perentori, perché imprescindibilmente funzionali a consentire il corretto svilupparsi del contraddittorio. Il deposito tardivo esime quindi il giudice dal tener conto delle conclusioni ai fini della decisione. Ne consegue che l’eccezione di nullità, a regime intermedio, veicolata tardivamente tramite uno scritto non apprezzabile, resta irrilevante, senza che l’omesso rispetto dei termini da parte del pubblico ministero possa giustificare il ritardo difensivo, trattandosi di prerogative autonome.
Il Fatto
La difesa di persona sottoposta a misura restrittiva domiciliare impugna la sentenza con cui la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la condanna inflitta in primo grado dal Tribunale per il reato di evasione. Nel giudizio di secondo grado il procedimento era stato trattato in forma cartolare.
Il ricorso si fonda su due motivi. Con il primo si contestano violazioni in punto di rito, tutte correlate all’erroneità della ritenuta perentorietà del termine per il deposito delle conclusioni scritte nel giudizio di appello, con conseguente declaratoria di tardività dell’eccezione di nullità per il mancato rispetto del termine a comparire. Con il secondo si contesta il diniego dell’esimente della particolare tenuità del fatto, per motivazione asseritamente solo apparente e fondata su una travisata lettura dei fatti.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da alcuni punti fermi processuali. È incontroverso che il decreto di citazione in appello fu tardivamente notificato, dando luogo alla nullità a regime intermedio rivendicata dalla difesa. La notifica intervenne però prima della scadenza del termine ultimo per il deposito delle conclusioni difensive. Pacifice sono risultate anche la tardività delle conclusioni del Procuratore generale e della difesa, e il fatto che il periodo di astensione dalle udienze non copriva le date utili per l’attività di deposito; la Corte territoriale, preso atto della tardività di entrambe le parti, ha escluso tali scritti dal materiale valutabile.
Su queste basi la Corte ribadisce che i termini per il deposito delle conclusioni sono perentori, essendo funzionali al corretto sviluppo del contraddittorio: il deposito tardivo esime il giudice dal tenerne conto. Richiama sul punto la sentenza delle Sezioni Unite n. 42125 del 27.06.2024, Cirelli, e la Sez. VI n. 22919 del 24.04.2024. La Corte d’appello, attenendosi a tali indicazioni, ha neutralizzato il tardivo deposito delle conclusioni della parte pubblica e ha omesso di valorizzare l’eccezione di nullità, proprio perché veicolata tardivamente con uno scritto non apprezzabile.
Né, ad avviso della Corte, il ritardo del pubblico ministero può giustificare quello della difesa, trattandosi di prerogative autonome: nulla impediva al difensore di adempiere al proprio incombente a prescindere dall’esercizio tempestivo di quello altrui. Il ricorso, del resto, non espone tra i pregiudizi sofferti quello dell’impossibilità di depositare in tempo utile, essendo il relativo termine scaduto dopo la notifica del decreto.
Quanto all’adesione all’astensione dalle udienze, la Corte conferma l’esattezza della conclusione del giudice di appello: il procedimento fu trattato in forma cartolare, senza partecipazione delle parti all’udienza, sicché l’astensione non imponeva il rinvio. Il termine per le conclusioni scadeva prima del periodo di astensione, con conseguente insussistenza di lesioni del diritto di difesa.
Infine, sulla negata applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., la Corte ritiene la motivazione sintetica ma non apparente: modalità del fatto e intensità del dolo ostano alla lieve tenuità dell’offesa, in ragione dell’orario notturno, della distanza dal luogo di restrizione e dell’ampia possibilità di allontanamento autorizzato. Il prospettato travisamento è contraddittorio e la giustificazione addotta dall’imputato resta sul piano delle mere affermazioni. Segue la reiezione del ricorso e la condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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