Furto di energia elettrica e aggravante della destinazione a pubblico servizio (Cass. pen. Sez. VII n. 3304 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di furto di energia elettrica, è configurabile l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7), cod. pen. quando la sottrazione avvenga mediante allacciamento abusivo alla rete esterna. Non rileva il nocumento arrecato alla fornitura in favore di altri utenti, né l’esposizione a pubblica fede dell’energia che transita nella rete: decisiva è la sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale viene così distolta. Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando, oltre a essere intrinsecamente indeterminato, difetti della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. La stato di necessità di cui all’art. 54 cod. pen. non è invocabile per reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, potendo alle esigenze di chi versa in tale stato provvedersi con gli istituti di assistenza sociale.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata in primo grado e poi in appello, con sentenza della Corte di Appello di Palermo, per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica. La Corte territoriale ha confermato integralmente la condanna.
Avverso la sentenza di appello la condannata ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo composto da più doglianze: violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, alla dichiarazione di responsabilità e all’aspetto circostanziale, oltre alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza. La questione giunge così davanti alla Suprema Corte.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII affronta anzitutto la doglianza relativa all’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7), cod. pen., che reputa manifestamente infondata. La Corte ricostruisce il perimetro applicativo della circostanza nel furto di energia elettrica: essa è configurabile in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo alla rete esterna, indipendentemente dal nocumento arrecato alla fornitura in favore di altri utenti. Il bene protetto non è l’esposizione a pubblica fede dell’energia che transita nella rete, ma la sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale viene distolta. Il collegio richiama sul punto Sez. IV n. 48529 del 07.11.2023.
Le censure sulla dichiarazione di responsabilità sono invece giudicate aspecifiche e reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese. Esse non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza impugnata. La ricorrente, in particolare, non si è adeguata al disposto dell’art. 581 cod. proc. pen., seguendo un proprio approccio critico senza esplicitare il ragionamento posto a base delle censure.
La Corte richiama quindi il principio delle Sezioni Unite n. 8825 del 27.10.2016, dep. 2017: i motivi di ricorso sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma anche quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni del provvedimento impugnato, poiché l’atto di impugnazione non può ignorare le ragioni della decisione censurata.
Quanto alla richiesta di applicazione della causa di giustificazione di cui all’art. 54 cod. pen., la doglianza è generica e manifestamente infondata. L’esimente dello stato di necessità postula un pericolo attuale di danno grave alla persona, non scongiurabile se non mediante l’atto penalmente illecito. La situazione di indigenza non è di per sé idonea a integrarla, per difetto dell’attualità e dell’inevitabilità del pericolo, potendosi alle esigenze di chi versa in tale stato provvedere con gli istituti di assistenza sociale. Sul punto il collegio richiama Sez. III n. 35590 dell’11.05.2016 e Sez. V n. 3967 del 29.01.2016.
Anche le doglianze sull’art. 131-bis cod. pen. e sulle attenuanti generiche in regime di prevalenza sono dichiarate aspecifiche. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 54 c.p. – Stato di necessità
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 625 c.p. – Circostanze aggravanti
- Art. 581 c.p.p. – Forma dell'impugnazione