Inammissibili i motivi sul patteggiamento in appello e sulla continuazione esterna (Cass. pen. Sez. II n. 27556 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo se deduce vizi relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della pronuncia rispetto all’accordo. Nel concordato in appello le parti esercitano un potere dispositivo che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere modificato unilateralmente dal ricorrente, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata. L’imputato che chiede il riconoscimento della continuazione con reati già giudicati non può limitarsi a indicare gli estremi delle sentenze, ma deve produrne copia nel giudizio di cognizione, non essendo applicabile in via analogica l’art. 186 disp. att. cod. proc. pen., dettato per la sola fase esecutiva.
Il Fatto
Due imputati propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva applicato loro, su concorde richiesta delle parti, la pena concordata. La difesa contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio e la mancata motivazione sulla congruità della pena patteggiata.
Uno dei ricorrenti censura altresì il diniego di riconoscimento della continuazione con fatti già giudicati con precedente sentenza di condanna. La posizione di un coimputato è stralciata su istanza difensiva per legittimo impedimento, con separazione del fascicolo.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione penale affronta in via preliminare il perimetro del sindacato di legittimità sulle sentenze di patteggiamento in appello. Il ricorso avverso la pronuncia resa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo se investe la formazione della volontà di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero o il contenuto difforme della decisione rispetto all’accordo. I motivi che censurano il solo trattamento sanzionatorio, come quelli proposti nel caso di specie, esulano da tale perimetro e sono inammissibili.
La Corte richiama sul punto un orientamento consolidato: nel concordato in appello le parti esercitano un potere dispositivo che dà vita a un negozio processuale, il quale, una volta recepito dal giudice, non può essere unilateralmente modificato da chi lo ha promosso, salva la sola ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. III n. 19983 del 2020; Sez. III n. 41411 del 2025).
Il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione della disciplina del reato continuato, è dichiarato generico. Il ricorrente, pur sollecitando il vincolo con precedenti condotte già giudicate, non ha allegato né prodotto la sentenza di condanna relativa ai reati richiamati, violando il principio di autosufficienza del ricorso: il giudizio di legittimità non può trasformarsi in autonoma attività di ricerca degli atti (Sez. II n. 20677 del 2017; Sez. V n. 5897 del 2020).
Il Collegio dà continuità al principio secondo cui l’imputato che invoca la continuazione esterna è gravato dell’onere di produrre copia delle sentenze rilevanti (Sez. III n. 41063 del 2019; Sez. V n. 10661 del 2023; Sez. III n. 21851 del 2025). È esclusa l’applicabilità analogica dell’art. 186 disp. att. cod. proc. pen., dettato per la sola fase esecutiva: nel giudizio di cognizione l’imputato è assistito da un difensore, sul quale incombe l’onere di produrre la documentazione. L’acquisizione officiosa determinerebbe il rinvio del giudizio, senza sospensione del termine di prescrizione.
L’onere di allegazione risponde all’esigenza di prevenire richieste dilatorie e di assicurare la celerità del processo. Non vi è compressione del diritto di difesa, perché il mancato riconoscimento della continuazione in sede di merito non preclude la riproposizione dell’istanza davanti al giudice dell’esecuzione. All’inammissibilità consegue la condanna alle spese e alla Cassa delle ammende, con separazione della posizione del coimputato.
Nota della Redazione
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