Poteri istruttori d’ufficio e prova della natura stupefacente nel rito abbreviato (Cass. pen. Sez. III n. 27294 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato il giudice ha il dovere di esercitare i poteri di integrazione probatoria officiosa previsti dall’art. 441, comma 5, cod. proc. pen., acquisendo anche d’ufficio i mezzi di prova indispensabili per la decisione sulla sussistenza del fatto. L’esercizio di tale potere non è soggetto a limiti temporali né a obbligo di motivazione, mentre il suo mancato esercizio impone al giudice di motivare. Il potere, già riconosciuto dall’art. 507 cod. proc. pen. per il rito ordinario, è preordinato alla tutela dei valori costituzionali che presiedono all’esercizio della funzione giurisdizionale anche nei giudizi a prova contratta. Unico limite è l’intangibilità del thema probandum.
Il Fatto
Il giudice del Tribunale di Ferrara, convalidato l’arresto in flagranza e definito il processo per direttissima con rito abbreviato, ha assolto l’imputato dal reato di cui agli art. 110 cod. pen. e art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 con la formula “perché il fatto non sussiste”. La decisione si fondava sul mancato accertamento della natura stupefacente della sostanza sequestrata, non essendo stato eseguito nemmeno il narcotest.
Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Ferrara ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancata attivazione dei poteri istruttori d’ufficio ai sensi dell’art. 441, comma 5, cod. proc. pen., necessari a integrare la prova sulla natura della sostanza caduta in sequestro.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Nel ricostruire la vicenda, gli operanti avevano assistito a uno scambio tra l’imputato e un altro soggetto e, dopo il fermo, avevano rinvenuto sulla persona del ricorrente una dose di cocaina e, sul veicolo, un panetto e una dose di hashish, destinati alla cessione e non sottoposti ad analisi di laboratorio.
La Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui il giudice ha sempre il dovere di acquisire, anche d’ufficio, i mezzi di prova indispensabili per la decisione, senza limiti temporali e senza obbligo di motivazione, dovendo invece motivare in caso di mancato esercizio del potere officioso, come affermato da Sez. 5 n. 18264 del 29.01.2019 e da Sez. 3 n. 10488 del 17.02.2016.
Il potere di integrazione probatoria, attribuito dall’art. 507 cod. proc. pen. per il rito ordinario e dall’art. 441, comma 5, cod. proc. pen. per il rito abbreviato, è preordinato alla tutela dei valori costituzionali che devono presiedere all’esercizio della funzione giurisdizionale anche nei giudizi a prova contratta, come precisato da Sez. 6 n. 2164 del 12.12.2018. L’assunzione dei nuovi mezzi di prova rientra nel compito del giudice di accertare la verità e supplisce all’inerzia delle parti, compresa quella pubblica, quando le carenze probatorie incidono in modo determinante sulla formazione del convincimento, secondo Sez. 2 n. 34868 del 04.07.2019.
L’unico limite è costituito dall’intangibilità del thema probandum, non potendo il giudice esplorare itinerari inediti estranei allo stato degli atti formato dalle parti (Sez. 6 n. 41684 del 09.10.2025). Nel caso di specie tale limite non ricorreva, trattandosi delle analisi dello stupefacente in un contesto probatorio già definito rispetto a un fatto compiutamente descritto.
Il giudice del Tribunale di Ferrara non ha fatto buon governo di tali principi, interpretando erroneamente gli artt. 441 e 507 cod. proc. pen., salvo poi contraddittoriamente ordinare la confisca e la distruzione della “presunta sostanza stupefacente” in sequestro. La sentenza è stata pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Ferrara, in diversa persona fisica.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 441 c.p.p. – Svolgimento del giudizio abbreviato
- Art. 507 c.p.p. – Ammissione di nuove prove