Gravità indiziaria e circolarità motivazionale: insufficiente la rendita di posizione mafiosa (Cass. pen. Sez. II n. 27559 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall’art. 273 cod. proc. pen. non coincidono con gli indizi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e non vanno valutati secondo i criteri propri del giudizio di merito: essi debbono tuttavia fondare un giudizio di qualificata probabilità di condanna allo stato degli atti. Non soddisfa tale standard un quadro indiziario costruito attraverso una circolarità motivazionale, in cui mere supposizioni si confermano reciprocamente, né la sola appartenenza familiare dell’indagato a un sodalizio mafioso. In tema di estorsione aggravata dal metodo mafioso, la desumibilità della minaccia da comportamenti silenti presuppone l’accertamento di condotte intimidatorie riconducibili all’indagato: la mera rendita di posizione, con smaterializzazione della condotta, non integra la gravità indiziaria.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, aveva confermato l’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari che aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato per il reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Secondo l’imputazione provvisoria, l’indagato avrebbe imposto per decenni la propria ditta individuale — guardiania, pulizie, gestione della spiaggia e del servizio navetta — agli amministratori e ai condomini di un villaggio turistico, prospettando implicitamente gravi ripercussioni per l’incolumità e la sicurezza, in quanto membro di una famiglia affiliata a un clan.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, contestando sia la gravità indiziaria sia le esigenze cautelari, e rilevando che l’indagato non risulta mai incolpato di reati associativi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla distinzione tra la delibazione cautelare e il giudizio di merito. I gravi indizi di colpevolezza non corrispondono agli indizi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non richiamato dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen., e non debbono soddisfare i requisiti di precisione e concordanza propri dell’affermazione di responsabilità ex art. 533 cod. proc. pen. L’oggetto della delibazione cautelare è un giudizio prognostico di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, che rende obbligatoria la connotazione di gravità degli indizi.
Su queste premesse, il Collegio ritiene che gli elementi indicati dal Tribunale rimangano a un livello embrionale, meramente speculativo e ipotetico: si è al cospetto di indizi equivoci e deboli, tali da assecondare ipotesi alternative, anche contrapposte.
La lunga elencazione di sentenze sulla storia criminale del territorio resta un ‘romanzo criminale’ privo di concretezza, poiché l’indagato non è mai menzionato in quelle pronunce, né è stato condannato per reati associativi o per reati indicatori di partecipazione alla vita criminale. Ascrivere responsabilità per il solo cognome, ossia per l’appartenenza a una famiglia con membri condannati, devia la ricerca degli indizi verso lo stigma e il pregiudizio. L’analisi degli elementi è scarna: non si comprende in quali forme si sarebbe manifestata, in decenni, l’induzione a tollerare la presenza, né il Tribunale ha confutato i dati della difesa sulla concorrenzialità dei corrispettivi pagati.
Quanto alle deposizioni dei condomini e dell’amministratore, non emerge alcun elemento specifico di estorsione, neppure ambientale: si tratta di percezioni di eventi remoti, senza riferimento a condotte specifiche. Del resto, un imprenditore è libero di selezionare collaboratori e dipendenti, anche familiari. La Corte richiama Sez. 2 n. 51324 del 2023, Rizzo, ove la minaccia silente è desumibile da comportamenti di indubbio significato intimidatorio: ma altra cosa è l’assenza, o la mancata indicazione, di condotte minatorie da parte di un indagato slegato da ogni ipotesi associativa. Si ascrive così una estorsione da rendita di posizione, con smaterializzazione della condotta ed evaporazione del principio di offensività.
Gli elementi dell’ordinanza sono spezzoni ricostruttivi parziali, privi di cogenza, ricomposti a sostegno di un teorema accusatorio che a sua volta li sostiene: quella circolarità motivazionale non garantisce la gravità indiziaria necessaria. L’accoglimento del primo motivo, con assorbimento del secondo, impone l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 273 c.p.p. – Condizioni generali di applicabilità delle misure
- Art. 309 c.p.p. – Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva
- Art. 533 c.p.p. – Condanna dell'imputato