Chiamata in correità e controllo del vizio di motivazione in cassazione (Cass. pen. Sez. 2 n. 7553 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la denuncia del vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza non consente alla Corte di cassazione di procedere a una nuova valutazione delle risultanze investigative, ma impone di verificare la congruità e la logicità dell’apparato argomentativo rispetto ai canoni legali di apprezzamento. Le dichiarazioni del coindagato, in virtù del richiamo all’art. 192, commi terzo e quarto, cod. proc. pen. operato dall’art. 273, comma primo-bis, cod. proc. pen., integrano i gravi indizi ex art. 273, comma primo, cod. proc. pen. solo se intrinsecamente attendibili e corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti. L’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non si confondono con l’attualità delle condotte criminose, potendo il pericolo di reiterazione essere desunto anche da fatti risalenti nel tempo, valutate le modalità della condotta.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, in sede di riesame, confermava l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva applicato all’indagato la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di concorso in tentata estorsione aggravata ai sensi degli artt. 56, 110, 112, 629, commi 1 e 2, e 416-bis.1 cod. pen.. All’indagato si contestava di aver incaricato un mediatore di intimidire l’amministratore di una società subappaltatrice, prospettando l’intervento di soggetti appartenenti a un’associazione di tipo mafioso, al fine di indurlo ad accettare una somma molto inferiore al credito vantato e a rinunciare al contenzioso in corso.
Il difensore ricorreva per cassazione deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria, contestando la qualificazione delle dichiarazioni del mediatore come chiamata in correità e la sussistenza di riscontri individualizzanti, nonché censurando l’apparente motivazione sulle esigenze cautelari per il tempo trascorso dai fatti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, in quanto la difesa, pur lamentando formalmente il vizio di motivazione, sollecitava in realtà un nuovo esame degli elementi investigativi già valutati dal Tribunale. Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 11 del 22/03/2000, Audino, la Corte ha ribadito che il controllo di legittimità sulla insussistenza dei gravi indizi è ammesso solo se si traduce in violazione di specifiche norme di legge ovvero in una motivazione mancante o manifestamente illogica, non potendo estendersi alla ricostruzione dei fatti o all’apprezzamento dell’attendibilità delle fonti.
Nel merito, la Corte ha osservato che il Tribunale, a differenza della difesa che aveva “sezionato” il narrato, aveva analizzato l’intero contenuto delle dichiarazioni del mediatore, evidenziandone la coerenza e la precisione e la corrispondenza con il racconto della persona offesa. Il Tribunale aveva correttamente escluso l’alternativa tesi di un autonomo tentativo di estorsione, qualificando le dichiarazioni come una vera e propria chiamata in correità, assistita dai necessari riscontri individualizzanti, rappresentati dalla conversazione ambientale e dai plurimi contatti telefonici intercorsi tra i soggetti coinvolti.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale sulla sussistenza delle esigenze cautelari. Ha giudicato corretta l’applicazione della presunzione relativa di pericolosità di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., attesa la contestazione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., nonché la valutazione della gravità del fatto quale indice di appartenenza a contesti di criminalità organizzata, rilevante ai fini del giudizio di pericolosità sociale.
La Corte ha infine precisato che l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non devono essere confuse con l’attualità delle condotte criminose, potendo il pericolo di reiterazione essere legittimamente desunto dalle modalità dei fatti contestati anche se risalenti nel tempo. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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