Motivazione e impugnazione della sentenza di concordato in appello ex art. 599-bis (Cass. pen. Sez. II n. 31831 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza pronunciata in esito al concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. è impugnabile con ricorso per cassazione nei limiti generali previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., non trovando applicazione l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., disposizione speciale limitata al rito del patteggiamento e insuscettibile di estensione analogica. I limiti all’impugnabilità non derivano da una disciplina speciale, inesistente per tale istituto, ma dall’ordinario effetto preclusivo conseguente alla rinuncia ai motivi di appello, che forma giudicato sostanziale sui punti rinunciati. Ne segue che il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., dovendosi rapportare l’obbligo di motivazione all’effetto devolutivo dell’impugnazione.
Il Fatto
Due imputati impugnano davanti alla Corte di cassazione la sentenza con cui la Corte di appello di Roma, in data 05.03.2025, ha applicato la pena concordata tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen..
Entrambi i ricorrenti deducono il vizio di omessa motivazione sulla mancanza di una causa di immediato proscioglimento, invocando l’art. 129 cod. proc. pen. La questione riguarda l’ammissibilità del ricorso avverso la sentenza di concordato in appello e i limiti entro cui tale impugnazione può essere proposta.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa che, dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 19415 del 27.10.2022 (dep. 2023, Fazio), deve ritenersi superato l’orientamento che limitava l’impugnabilità della sentenza resa in esito al concordato in appello richiamando i limiti dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. dettati per il patteggiamento.
Le Sezioni Unite hanno escluso l’applicabilità di tale disposizione al concordato in appello, osservando che essa è stata introdotta come norma speciale, limitata al rito del patteggiamento, e non può essere estesa analogicamente ad altri istituti in ragione del principio di tassatività che governa i mezzi e i motivi di impugnazione. Il concordato in appello, diversamente dal patteggiamento, non costituisce rito speciale, ma si innesta nel giudizio ordinario di secondo grado, senza introdurre preclusioni ulteriori rispetto a quelle derivanti dalla rinuncia ai motivi.
Sotto il profilo dell’impugnabilità non sussistono differenze tra la sentenza ordinaria di appello e quella resa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. L’unico riferimento normativo specificamente rivolto a tale sentenza è l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che però non incide sui presupposti di ammissibilità del ricorso, limitandosi a consentire la declaratoria di inammissibilità con procedimento de plano per ragioni di economia processuale.
Ne deriva che i limiti all’impugnazione non discendono da una disciplina speciale, inesistente per l’istituto, ma dall’ordinario effetto preclusivo della rinuncia ai motivi di appello: una volta rinunciato a uno o più motivi, sul punto si forma il giudicato sostanziale, che impedisce la riproposizione della censura nel successivo grado. I confini del ricorso restano pertanto delimitati dal giudicato formatosi sui capi o punti oggetto dei motivi rinunciati, restando altrimenti proponibile l’impugnazione nei limiti dell’art. 606 cod. proc. pen.
In questa direzione la Corte richiama il principio, già ribadito dalla sentenza Fazio, secondo cui il giudice di secondo grado che accoglie la richiesta di pena concordata non deve motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., perché l’obbligo di motivazione va rapportato all’effetto devolutivo dell’impugnazione, essendo la cognizione limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14.09.2018, Bouachra; Sez. 5, n. 15505 del 19.03.2018, Bresciani). Nel solco dell’insegnamento delle Sezioni Unite è stato inoltre affermato che, quando il giudice di appello raccoglie le richieste concordemente formulate dalle parti, queste non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati (Sez. 3, n. 51557 del 14.11.2023, Spina).
Su tali basi i ricorsi sono dichiarati inammissibili: i ricorrenti hanno rinunciato a tutti i motivi di impugnazione, salvo quello relativo al trattamento sanzionatorio da loro stessi concordato, e non hanno prospettato davanti alla Corte di appello questioni sulla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con motivi non oggetto di rinuncia, con conseguente interruzione della catena devolutiva. Alla declaratoria segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa.
Nota della Redazione
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