Inammissibili i ricorsi sui motivi rinunciati nel concordato in appello (Cass. pen. Sez. II n. 31833 del 23.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza pronunciata dalla corte di appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è impugnabile con ricorso per cassazione nei limiti generali dell’art. 606 cod. proc. pen., non essendo applicabile ad essa la disciplina restrittiva dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., dettata per il solo patteggiamento. I confini dell’impugnazione sono però segnati dall’effetto preclusivo della rinuncia ai motivi di appello: su ciascun motivo rinunciato si forma il giudicato sostanziale, che impedisce di riproporre la censura in sede di legittimità. È quindi inammissibile il ricorso che investa i motivi oggetto di rinuncia o la misura della pena concordata dalle parti.

Il Fatto

Tre imputati, per il tramite dei rispettivi procuratori speciali, impugnano la sentenza con cui la corte di appello, all’esito di un concordato in appello, ha applicato la pena determinata con l’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen..

Un ricorrente lamenta l’omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio, sostenendo che la rinuncia riguardava i soli motivi di merito. Gli altri due deducono il mancato accoglimento di motivi assolutori, l’omessa motivazione sul beneficio della sospensione condizionale e un vizio del consenso sulla misura della pena, desunto da una disparità di trattamento rispetto al coimputato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 19415 del 2022, che ha superato l’orientamento volto a estendere al concordato in appello i limiti dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La norma è speciale e circoscritta al rito del patteggiamento: il principio di tassatività dei mezzi e dei motivi di impugnazione ne impedisce l’estensione analogica ad altri istituti processuali.

Il concordato in appello, osserva il Collegio, non è un rito speciale: si innesta nel giudizio ordinario di secondo grado, senza introdurre preclusioni ulteriori rispetto a quelle derivanti dalla rinuncia ai motivi. Sotto il profilo dell’impugnabilità, dunque, non vi è differenza tra sentenza ordinaria di appello e sentenza resa ai sensi dell’art. 599-bis. L’unico riferimento specifico è l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che non incide sui presupposti di ammissibilità, ma consente di dichiarare l’inammissibilità con procedura de plano per ragioni di economia processuale.

I limiti al ricorso non discendono quindi da una disciplina speciale, inesistente, ma dall’ordinario effetto preclusivo della rinuncia. Una volta rinunciato a uno o più motivi, sul punto si forma il giudicato sostanziale. La Corte richiama il principio per cui il giudice di secondo grado, nell’accogliere la pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. né sull’insussistenza di nullità assolute o inutilizzabilità delle prove, perché l’obbligo motivazionale va rapportato all’effetto devolutivo dell’impugnazione (Sez. IV n. 52803 del 2018; Sez. V n. 15505 del 2018). Nel solco delle Sezioni Unite si è poi affermato che, quando il giudice di appello raccoglie le richieste concordate, le parti non possono dedurre in legittimità difetto di motivazione o altre questioni sui motivi rinunciati (Sez. III n. 51557 del 2023).

Nel caso concreto i ricorrenti hanno rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo quello sul trattamento sanzionatorio da essi stessi concordato: lo attesta il verbale dell’udienza, in cui i tre imputati rinunciavano a tutti i motivi di appello, proponendo la misura della pena con il consenso del Procuratore generale. La pena irrogata è quella determinata dalle parti. I ricorsi sono pertanto inammissibili, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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