Continuazione esecuzione e tossicodipendenza esame per blocchi omogenei (Cass. pen. Sez. I n. 38217 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione in sede esecutiva, il giudice dell’esecuzione non può escludere il vincolo sulla base di una valutazione generica e omnicomprensiva incentrata sulla sola distanza temporale tra i fatti. La verifica ha per oggetto i singoli fatti e può condurre al riconoscimento anche parziale della continuazione, eventualmente per blocchi omogenei. Il giudice deve inoltre valutare lo stato di tossicodipendenza dedotto dal condannato, accertandone l’effettiva esistenza e la specifica rilevanza ai fini dell’unificazione dei reati. È, infine, compito del giudice dell’esecuzione provvedere sull’istanza di rideterminazione della pena a seguito della declaratoria di illegittimità dell’art. 628 cod. pen. nella parte in cui non prevede la diminuzione per la lieve entità del fatto.
Il Fatto
Il condannato ha proposto istanza ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. chiedendo il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, anche per gruppi omogenei, in relazione a undici sentenze. Ha inoltre invocato l’attenuante della lieve entità per i delitti di rapina consumata e tentata, in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, valorizzando il proprio stato di tossicodipendenza.
Il Tribunale della Spezia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta: ha ritenuto infondata l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. e ha giudicato l’ulteriore domanda esorbitante rispetto ai poteri attribuiti al giudice dell’esecuzione. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’insegnamento delle Sezioni Unite n. 28659 del 2017: il riconoscimento della continuazione esige, anche in executiva, un’approfondita verifica di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, nonché la programmazione dei reati successivi almeno nelle linee essenziali al momento del primo episodio.
Richiamato altresì l’orientamento secondo cui, in linea di massima, i periodi di detenzione o di trattamento sono interruttivi del disegno criminoso (Sez. I n. 44988 del 2018), il Collegio precisa però che la misura limitativa della libertà non esclude di per sé l’identità del disegno e non esime il giudice dalla verifica in concreto degli elementi sintomatici della preordinazione (Sez. I n. 32475 del 2013).
Su questa base il ricorso è accolto. Il giudice dell’esecuzione ha valorizzato la distanza di oltre due anni tra i fatti senza avvedersi che la richiesta contiene sentenze relative a reati della stessa indole commessi a breve distanza. La valutazione generica e omnicomprensiva risulta in violazione dei principi affermati, poiché la verifica ha per oggetto i singoli fatti e può condurre a un riconoscimento anche parziale della continuazione.
Il provvedimento è poi carente per l’omessa valutazione dello stato di tossicodipendenza. Secondo Sez. II n. 49844 del 2012, il giudice deve accertare se lo stato abbia influito sulla commissione delle condotte, alla luce di specifici indicatori: distanza cronologica, modalità della condotta, sistematicità e abitudini di vita, tipologia dei reati, bene protetto, omogeneità delle violazioni, causali, tempo e luogo. Nel caso di specie la questione è del tutto trascurata.
Ancora più grave è l’affermazione sull’incompetenza del giudice dell’esecuzione a rideterminare la pena dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024. La giurisprudenza ha chiarito che il condannato per rapina può chiedere al giudice dell’esecuzione di riconoscere la lieve entità, salvo il caso di rapporto esaurito (Sez. I n. 9599 del 2025). Riconosciuta la competenza, resta il compito di valutare i presupposti dell’attenuante. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio, in diversa persona fisica, per nuovo esame nel rispetto dei principi richiamati.
Nota della Redazione
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