Concordato in appello, preclusioni e limiti del ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 35503 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il concordato in appello disciplinato dall’art. 599-bis cod. proc. pen. produce effetti preclusivi che investono l’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, anche in ordine alle questioni rilevabili d’ufficio. La rinuncia ai motivi d’appello è irretrattabile e determina la formazione del giudicato sostanziale sui punti oggetto di accordo. Ne consegue che il ricorso per cassazione avverso la sentenza di accoglimento del concordato è ammissibile soltanto se deduce vizi relativi alla formazione della volontà della parte, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della pronuncia, oppure l’illegalità della pena inflitta. Sono invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati e quelle concernenti la determinazione del trattamento sanzionatorio che non si siano trasfuse in una sanzione illegale.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, con la pronuncia impugnata, ha accolto il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. concluso tra il pubblico ministero e la difesa dell’imputato, in relazione a una fattispecie di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. L’accordo prevedeva la rinuncia a tutti i motivi d’appello, a eccezione di quelli relativi alla riduzione della pena, con richiesta di rideterminazione del trattamento sanzionatorio in due anni e sei mesi di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, deducendo l’omessa motivazione sull’insussistenza di cause di proscioglimento nel merito ex art. 129 cod. proc. pen., sulla ritenuta equivalenza tra le circostanze, sulla mancata determinazione della pena nel minimo e sulla richiesta sostituzione con pene sostitutive.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII muove dal costante orientamento di legittimità in materia di concordato in appello, introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge n. 103/2017. La rinuncia ai motivi d’appello in funzione dell’accordo sulla pena limita la cognizione del giudice di secondo grado ai soli motivi non oggetto di rinuncia. L’accordo esplica quindi effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d’ufficio, sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la rinuncia è irretrattabile e si forma, per effetto delle preclusioni, il giudicato sostanziale sui relativi punti della decisione. Viene citata, tra le altre, Sez. 4, n. 10897 del 29.01.2025, nonché Sez. 6, n. 44625 del 03.10.2019. Da tale impostazione deriva il criterio selettivo dei motivi deducibili in sede di legittimità.
Secondo l’orientamento consolidato, è ammissibile il ricorso che deduca vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento nel merito ex art. 129 cod. proc. pen. e sui vizi attinenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio che non si siano trasfusi nell’illegalità della sanzione. Sul punto la Corte cita, tra le altre, Sez. 2, n. 50062 del 16.11.2023, riguardante anche le questioni di legittimità costituzionale oggetto di rinuncia.
Il Collegio richiama altresì il principio per cui il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di concordato, non deve motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove: una volta rinunciati i motivi d’appello, la cognizione resta limitata ai motivi non rinunciati. Viene richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite n. 19415 del 27.10.2022, che ha affermato la ricorribilità della sentenza di accoglimento del concordato per omessa declaratoria di prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia, ritenuta non contrastante con l’indirizzo richiamato.
Applicando tali principi, il ricorso è dichiarato inammissibile: le censure non attengono alla formazione della volontà, al consenso o al contenuto difforme della pronuncia, né all’illegalità del trattamento sanzionatorio, quest’ultimo nella specie non illegale, ma investono la commisurazione della pena concordata e il proscioglimento nel merito. All’inammissibilità, dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen., conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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