Inammissibili i ricorsi reiterativi sul significato delle intercettazioni (Cass. pen. Sez. VII n. 35472 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, senza specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata, proponga una lettura alternativa del contenuto delle intercettazioni. L’interpretazione del linguaggio intercettato costituisce questione di fatto, rimessa all’apprezzamento del giudice di merito e sottratta al giudizio di legittimità quando la valutazione sia logica in rapporto alla massima di esperienza utilizzata. Parimenti è inammissibile, per manifesta infondatezza, il motivo che riproponga acriticamente le censure già esaminate dalla Corte di appello, nonché la doglianza sulla qualificazione giuridica e sul trattamento sanzionatorio a fronte di motivazione completa e non illogica.

Il Fatto

Due imputati impugnano davanti alla Corte di cassazione la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari ha confermato la condanna per numerosi delitti in materia di stupefacenti. I ricorsi, sostanzialmente sovrapponibili, lamentano il travisamento delle risultanze delle intercettazioni, la qualificazione giuridica del fatto e il trattamento sanzionatorio.

La questione arriva in sede di legittimità perché i ricorrenti intendono ottenere una diversa lettura del materiale probatorio e delle scelte di merito già compiute nei gradi precedenti.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla constatazione della natura reiterativa dei motivi. I ricorsi ripropongono le stesse censure alle quali la Corte di appello ha già fornito ampia e congrua argomentazione, senza alcuno specifico e puntuale confronto con essa. Sul piano processuale ciò è sufficiente a fondare l’inammissibilità.

Sul primo motivo la Corte richiama il principio consolidato secondo cui il significato da attribuire al contenuto delle intercettazioni è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito. La lettura alternativa prospettata dai ricorrenti non è sindacabile in sede di legittimità quando, come nella specie, la valutazione risulti logica in rapporto alla massima di esperienza utilizzata. Il linguaggio intercettato, del resto, è in gran parte esplicito. A sostegno sono richiamate Sezioni Unite n. 22461 del 2015 e Sez. VI n. 9204 del 2022.

La Corte osserva poi che la sentenza impugnata ha esaminato partitamente la posizione di ciascun imputato, dando puntuale conto, per ogni imputazione, delle prove e della loro valutazione. Intercettazioni e arresti sono stati valorizzati con argomenti non illogici ai fini dell’accertamento della responsabilità.

Quanto alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, la sentenza ha reso specifica motivazione valorizzando le plurime e continuative cessioni e i collegamenti con ambienti criminali capaci di fornire consistenti approvvigionamenti. Da tali elementi la Corte di merito ha tratto i connotati della professionalità e dell’abitualità nello spaccio, valutazione ritenuta completa e congrua e non sindacabile in sede di legittimità.

Anche il trattamento sanzionatorio è sorretto da motivazione sufficiente e non illogica, fondata sulla personalità degli imputati e sul progressivo aggravarsi della condotta criminale. I ricorsi vi contrappongono argomenti reiterativi e privi di specificità. Ne consegue l’inammissibilità dei ricorsi, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

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