Inammissibile il ricorso sulla gravità indiziaria se manca interesse concreto (Cass. pen. Sez. VI n. 35443 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo penale l’interesse a impugnare, richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione soggettiva del diritto di gravame, non si fonda sul concetto di soccombenza proprio del processo civile, ma deve essere concreto, immediato e attuale e sussistere sia al momento della proposizione sia al momento della decisione. Esso difetta quando la misura cautelare sia già stata revocata dal tribunale del riesame e il ricorrente chieda in cassazione la sola verifica della gravità indiziaria, non essendo tale accertamento volto a rimuovere alcun pregiudizio. L’interesse resta invece apprezzabile, pur dopo la rimessione in libertà, quando la parte prospetti la finalità di ottenere la riparazione per ingiusta detenzione, deducendo uno specifico e attuale interesse all’accertamento dei presupposti di applicabilità della misura.
Il Fatto
Il tribunale del riesame, accogliendo l’istanza dell’indagato, annullava l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari e revocava la custodia cautelare in carcere, non ravvisando né il pericolo di inquinamento probatorio né il pericolo di recidiva. L’indagato era accusato di aver importato dall’estero trentacinque chilogrammi di sostanza stupefacente, condotta contestata ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990.
Avverso il provvedimento del riesame l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria e contestando il meccanismo di riconduzione dello User ID alla propria persona.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Rileva la Corte che il ricorrente sollecita un intervento correttivo sebbene il tribunale del riesame avesse già annullato l’ordinanza genetica per difetto di attualità delle esigenze cautelari, revocando la misura e disponendo l’immediata rimessione in libertà. Dal tenore del ricorso emerge che la parte agisce al solo fine di ottenere la verifica della correttezza della decisione cautelare in punto di gravità indiziaria.
Il Collegio ricostruisce la nozione di interesse ad impugnare richiamando l’art. 568, comma 4, cod. proc. pen.: esso non coincide con la soccombenza, ma è volto a rimuovere uno svantaggio processuale e a conseguire una decisione più vantaggiosa, dovendo configurarsi in modo immediato, concreto e attuale. A sostegno richiama le Sezioni Unite n. 6624 del 27/10/2011 e la risalente Sezioni Unite n. 7 del 25/06/1997, che dichiarò inammissibile il ricorso contro il provvedimento di conferma della misura per sopravvenuta rimessione in libertà dell’imputato, essendo ormai il provvedimento privo di efficacia.
La Corte dà conto dell’orientamento che, pur in caso di liberazione, riconosce un interesse limitato all’accertamento dei presupposti di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, richiamando la Sez. 6 n. 37894 del 26/05/2004. Su questa base distingue il caso concreto: l’interesse sarebbe stato deducibile se la parte avesse prospettato la finalità risarcitoria, ma nel ricorso è stata sollecitata la sola verifica della correttezza della valutazione indiziaria, senza alcun riferimento all’ingiusta detenzione.
Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità e la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il parametro indicato dalla Corte cost. n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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