Bancarotta distrattiva prefallimentare è reato di pericolo concreto da valutare ex ante (Cass. pen. Sez. V n. 35403 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è reato di pericolo concreto. L’atto di depauperamento deve essere idoneo a creare un pericolo reale per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, da valutare ex ante e non ex post, nella c.d. zona di rischio penale. Non integra il reato qualsiasi distacco di un bene dal patrimonio sociale seguito dal fallimento: occorre apprezzare il tempo in cui l’atto è compiuto e la sua qualità oggettiva, ossia il suo reale valore economico e la concreta attitudine a pregiudicare la garanzia dei creditori. L’assenza di danno per la massa non è prova dell’assenza di pericolo, potendo dipendere dall’attività di recupero del curatore. Il dolo specifico va accertato con motivazione non assertiva, tenendo conto dello iato temporale tra l’operazione e il fallimento.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 28.01.2025, conferma la condanna di tre imputati alla pena di tre anni di reclusione e alle pene accessorie fallimentari per concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale. Le contestazioni riguardano, tra l’altro, la distrazione di due immobili della società fallita mediante la stipula di un usufrutto ventennale e di un contratto di locazione in favore di altra società, mai eseguito nei pagamenti pattuiti, nonché il trasferimento della nuda proprietà dei medesimi beni a un terzo soggetto societario.

I giudici di merito hanno ritenuto che l’operazione — funzionale a ottenere un finanziamento bancario e a restituire liquidità alla società in sofferenza — sia stata dolosamente diretta a compromettere l’integrità del patrimonio sociale a discapito dei creditori chirografari. I condannati ricorrono per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi — violazione del contraddittorio e illegittima modifica del rito da orale a scritto — sono dichiarati inammissibili. La difesa aveva trasmesso la richiesta di trattazione orale a un indirizzo di posta elettronica certificata errato, quello della Procura generale e non dell’ufficio giudicante; nessun atto proveniente dalla Corte di appello comprova la fissazione orale, mentre intestazione e verbale di udienza attestano la trattazione cartolare. La mancata comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero non integra alcuna nullità, poiché il procedimento cartolare novellato dal d.lgs. n. 150 del 2022 non prevede più l’obbligo di comunicazione a cura della cancelleria, né per l’appello ex art. 598-bis cod. proc. pen., né per la cassazione ex art. 611 cod. proc. pen..

È invece fondato il terzo motivo. La Corte ribadisce che il reato di cui all’art. 216, comma primo, n. 1, legge fallimentare è di pericolo concreto: il distacco patrimoniale deve risultare concretamente idoneo a pregiudicare le ragioni creditorie, idoneità che deve permanere fino all’apertura della procedura concorsuale. Il giudice deve valutare la qualità del distacco, cioè il suo reale valore economico, abbandonando letture assertive che lo ricercano solo sul piano genetico.

Il pericolo va apprezzato ex ante, nella c.d. zona di rischio penale, coincidente con la prossimità dello stato di insolvenza, quando l’apprezzamento della crisi, conosciuto dall’agente, orienta la lettura di ogni iniziativa di distacco. Rilevano il tempo dell’atto e la sua qualità oggettiva: un’operazione compiuta quando la società è ancora in bonis, e lontana dal fallimento, non può essere automaticamente qualificata come distrattiva.

La Corte censura la motivazione di appello per contraddittorietà: da un lato la sentenza riconosce la liceità e persino la neutralità o vantaggiosità dell’operazione per il creditore privilegiato, dall’altro vira verso una ricostruzione da bancarotta preferenziale, a vantaggio del creditore garantito, senza sostenere con argomenti concreti la diversa ipotesi distrattiva. Critica è anche l’indagine sul dolo, trattato fugacemente e in modo assertivo, senza confrontarsi davvero con lo iato temporale di quattro anni tra l’operazione e il fallimento.

La sentenza è quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, che dovrà riverificare la configurabilità del reato alla luce della giurisprudenza richiamata e valutare se ricorra, in tutto o in parte, il diverso reato di bancarotta fraudolenta preferenziale. Restano assorbiti i motivi sul trattamento sanzionatorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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