Custodia cautelare e pericolo di reiterazione del narcotrafficante rientrato nel sodalizio (Cass. pen. Sez. 1 n. 1860 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il giudizio di sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa deve essere ancorato a elementi concreti e attuali, desumibili dalle modalità delle condotte, dalla personalità dell’indagato e dalle relazioni con contesti criminali organizzati. Quando la misura richiesta in sostituzione della custodia cautelare è la detenzione domiciliare, il giudice deve verificarne l’idoneità in concreto a impedire la commissione di nuovi reati, considerando anche l’eventuale capacità dell’indagato di proseguire i traffici illeciti attraverso mezzi di comunicazione a distanza. Il trasferimento dell’indagato nel territorio di origine, ove ha sede il sodalizio criminale di appartenenza, non solo non attenua il pericolo di recidiva ma può aggravarne l’attualità, ove lo collochi nuovamente nel contesto in cui ha maturato i collegamenti criminali.

Il Fatto

Un indagato era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e per due reati-fine di detenzione e trasporto di cocaina. Il Tribunale del riesame, pur annullando l’ordinanza genetica limitatamente al reato associativo, aveva confermato la misura per i reati-fine.

Avverso tale decisione l’indagato aveva proposto ricorso per cassazione, eccependo l’omessa valutazione di un dato che riteneva decisivo ai fini del giudizio sul pericolo di reiterazione: il recente trasferimento dal territorio modenese, ove erano avvenute le condotte criminose, al comune di Anoia, in provincia di Reggio Calabria. In tale contesto veniva evidenziato il tempo trascorso dai fatti e l’allontanamento volontario dall’ambiente in cui erano maturate le condotte illecite.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato, rilevando che l’ordinanza impugnata aveva congruamente motivato sulla ricorrenza di un pericolo attuale e concreto di reiterazione criminosa specifica. I giudici del riesame avevano correttamente valorizzato la natura delle condotte, consistite in transazioni su quantitativi rilevanti di cocaina, le relazioni intessute con contesti organizzati dediti al narcotraffico e la personalità dell’indagato, gravato da precedenti penali specifici e già destinatario, nel 2022, di una misura alternativa alla detenzione nel corso della quale si era reso irreperibile.

Quanto alla doglianza difensiva riguardante il trasferimento, la Corte ne ha escluso la decisività. La prospettazione del rientro nel territorio reggino è stata ritenuta sopravvenienza priva di incidenza favorevole sul piano cautelare, poiché il trasferimento ha collocato l’indagato nel contesto geografico ove operava il sodalizio di riferimento, in cui aveva allacciato i collegamenti criminali per il reperimento di fonti di approvvigionamento. Il giudice di merito ha inoltre sottolineato come la misura della detenzione domiciliare fosse inadeguata, tenuto conto della capacità dell’indagato di servirsi di chat Whatsapp e chiamate Voip per pattuire l’acquisto di partite di droga, persistendo quindi l’attitudine a delinquere anche dal domicilio.

La decisione si fonda quindi su una prognosi negativa circa la propensione a delinquere, corroborata dal provvedimento del Tribunale di sorveglianza che aveva negato la liberazione anticipata per un periodo in cui l’indagato era sottoposto a misura alternativa alla detenzione, a causa del comportamento inaffidabile e dell’assenza di volontà di assoggettarsi alle limitazioni imposte.

In conclusione, la Corte ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e disponendo gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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