Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 31096 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Non integra vizio di legittimità la mera prospettazione, da parte del ricorrente, di una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali. La valutazione degli elementi probatori resta riservata in via esclusiva al giudice di merito e il ricorso che si limiti a contrapporre una lettura alternativa degli atti è inammissibile.

Il Fatto

La vicenda processuale trae origine da una condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione. Il giudice di primo grado aveva affermato la penale responsabilità dei ricorrenti; la Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza del 19.11.2024, ha confermato integralmente quella decisione.

Avverso la pronuncia di appello i condannati hanno proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi con i quali hanno denunciato violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità penale. La questione approda così davanti alla Corte di legittimità, chiamata a verificare se i motivi prospettino effettivi vizi di legittimità o si risolvano in una diversa lettura del materiale probatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che i due motivi sono manifestamente infondati. Il passaggio centrale dell’ordinanza riguarda i limiti del giudizio di legittimità in materia probatoria: non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte un giudizio di fatto che non le compete.

Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui esula dai poteri della Cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. La mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali non integra quindi il vizio di legittimità.

Sul punto la Corte evoca le Sezioni Unite n. 22242 del 27.01.2011 e le Sezioni Unite n. 12 del 31.05.2000, oltre a Sez. 6, n. 5465 del 04.11.2020, Sez. 6, n. 47204 del 07.10.2015, con i precedenti conformi di Sez. 5, n. 12634 del 22.03.2006 e Sez. 1, n. 42369 del 16.11.2006. Da tali pronunce si ricava il divieto, per il giudice di legittimità, di procedere a una autonoma rilettura dei fatti e all’adozione di nuovi parametri di ricostruzione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli seguiti dal giudice del merito.

Applicando questi principi al caso concreto, la Corte osserva che il giudice di appello ha fornito una motivazione puntuale, logica e giuridicamente corretta, sia in ordine all’affermazione della responsabilità penale, sia riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti come bancarotta fraudolenta. La Corte territoriale ha evidenziato, con motivazione esaustiva e coerente, come le condotte accertate dimostrino il ruolo dei ricorrenti quali soggetti direttamente coinvolti nella gestione della società fallita e beneficiari delle distrazioni. I ricorrenti, dal canto loro, si limitano a contrapporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità.

Da qui la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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