Concordato in appello sulla pena e inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. II n. 34667 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia ai motivi di appello, operata dalla parte in funzione del concordato sulla pena ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., produce una preclusione processuale che limita la cognizione del giudice di secondo grado e si estende all’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga questioni, ancorché rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in vista dell’accordo. Non integra le ipotesi di pena illegale, rilevabile in ogni stato e grado, la violazione di un divieto di natura processuale, restando quest’ultima una mera violazione di legge non censurabile nel rito concordato.
Il Fatto
La Corte di appello, investita dell’impugnazione avverso la sentenza di condanna di primo grado, procede nelle forme del concordato in appello previste dagli artt. 599-bis e 602, comma 1-bis, cod. proc. pen. Le parti, su stimolo del giudice che ha ritenuto illegale la pena pecuniaria irrogata in primo grado perché inferiore al limite edittale minimo, concordano una misura rientrante nella forbice di legge, pur superiore a quella fissata dal primo giudice.
L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo la violazione del divieto di reformatio in peius e l’irrogazione di una pena pecuniaria illegale, per avere la Corte territoriale aggravato il trattamento sanzionatorio rispetto alla decisione di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione dell’istituto introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. Quando le parti dichiarano di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello rinunciando agli altri, e indicano al giudice la pena sulla quale sono d’accordo, la cognizione del giudice di appello resta circoscritta ai motivi non rinunciati e a quelli sui quali l’accordo non è stato raggiunto.
Da tale assetto deriva una preclusione processuale: il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-bis cod. proc. pen. non solo delimita il thema decidendum del secondo grado, ma spiega effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, in modo analogo a quanto accade per la rinuncia all’impugnazione. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso che investa questioni, ancorché rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo. Il Collegio richiama sul punto una linea consolidata, di cui sono espressione, tra le altre, Sez. 3 n. 19983 del 2020, Sez. 1 n. 944 del 2019, Sez. 2 n. 22002 del 2019 e Sez. 5 ord. n. 29243 del 2018, ricordando che la compatibilità costituzionale del rito, con netto sbarramento della facoltà di impugnazione, è già stata riconosciuta (Sez. 2 n. 50062 del 2023).
Nel caso concreto, la Corte di merito ha invitato le parti a concordare una pena pecuniaria legale e le parti hanno volontariamente aderito, scegliendo una misura superiore a quella fissata in primo grado. Il Collegio verifica allora, in primo luogo, se sussista la denunciata violazione del divieto di reformatio in peius; in secondo luogo, se la violazione di legge dedotta integri una pena illegale o una semplice violazione di legge penale ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., non censurabile in presenza di concordato sulla pena.
Sul primo profilo, secondo l’orientamento prevalente richiamato (Sez. 4 n. 16994 del 2023, Sez. 4 n. 43835 del 2018, Sez. 6 n. 27723 del 2013, Sez. 6 n. 2936 del 2009, con la segnalazione del contrapposto Sez. 4 n. 7086 del 2021), non viola il divieto la sentenza d’appello che riduca la pena detentiva e aumenti quella pecuniaria, quando, operato il ragguaglio ex art. 135 cod. pen., la pena complessiva non risulti superiore a quella irrogata dal primo giudice. Nel caso di specie tale condizione ricorre, sicché la doglianza è infondata.
Il Collegio aggiunge che la censura riguarda comunque la violazione di un divieto di natura processuale, non un’ipotesi di pena illegale. Richiamando Sez. Un. n. 33040 del 2015, precisa che è illegale la pena che non corrisponda, per quantità, a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice, collocandosi così al di fuori del sistema sanzionatorio. Il procedimento determinativo della pena concordata, pur se in contrasto con una prescrizione processuale, non integra pertanto quella categoria, come ribadito da Sez. 2 n. 22002 del 2019. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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