Ricettazione: la mancata giustificazione del possesso di refurtiva integra la responsabilità (Cass. pen. Sez. 2 n. 17080 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricettazione, risponde del reato di cui all’art. 648 cod. pen. l’imputato che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probativi indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine del possesso. La mancata giustificazione non integra una legittima scelta processuale, ma costituisce un elemento probatorio valutabile dal giudice. La censura relativa alla maturazione del termine di prescrizione è inammissibile se la parte non fornisce una compiuta rappresentazione della sequela procedimentale, non essendo il calcolo un mero computo aritmetico.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Palermo per il delitto di ricettazione, con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Palermo il 21/10/2025. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in relazione all’art. 648 cod. pen., l’intervenuta prescrizione del reato e il vizio di motivazione per travisamento del fatto. In particolare, la difesa ha sostenuto che la responsabilità era stata affermata solo sulla base della mancata giustificazione del possesso degli assegni, configurando ciò come una legittima scelta processuale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi generici e reiterativi, privi di un effettivo confronto con la decisione impugnata. In presenza di una doppia decisione conforme, il ricorrente non può limitarsi a proporre una lettura alternativa del merito, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha precisato che la mancata giustificazione della provenienza del possesso di refurtiva, in assenza di elementi che ne indichino la riconducibilità al reato presupposto, è un elemento decisivo per la condanna per ricettazione, richiamando il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha evidenziato che la prescrizione non è un mero computo aritmetico del termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto che devono essere specificamente affrontate dall’interessato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen. Nel caso di specie, la parte non aveva fornito la compiuta rappresentazione della sequela procedimentale, né dimostrato la maturazione del termine. La Corte ha inoltre precisato che, essendo il termine di prescrizione maturato in epoca successiva alla decisione di appello, lo stesso non era rilevabile in sede di legittimità a causa dell’intervenuta inammissibilità del ricorso, che preclude ogni questione successiva.
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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