Omesso avviso al difensore di fiducia nel riesame e nullità deducibile dall’indagato (Cass. pen. Sez. V n. 8585 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’omesso avviso della data dell’udienza fissata per la trattazione del riesame a uno dei due difensori di fiducia, nominato con dichiarazione resa alla direzione dell’istituto carcerario prima dell’emissione del decreto di fissazione dell’udienza, è causa di nullità a regime intermedio. Tale nullità non può essere dedotta dall’indagato qualora egli abbia concorso a darvi causa, non essendosi attivato per portare il nuovo difensore a conoscenza della data dell’udienza, nonostante la consapevolezza della mancata risultanza al tribunale della nuova nomina. Opera, in tal caso, la preclusione dell’art. 182, comma 1, cod. proc. pen. La mancata richiesta di termine a difesa per l’omesso rispetto del termine di cui all’art. 309, comma 8, cod. proc. pen. conferma la mancata incidenza della nullità sul diritto di difesa.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., contestato per aver fatto parte, con ruolo apicale, di un clan camorristico operante in una zona di Napoli. L’indagato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 178 e 180 cod. proc. pen. per essere stato omesso l’avviso di fissazione dell’udienza di riesame del 29.07.2024 a uno dei due difensori di fiducia, nominato in aggiunta all’altro con dichiarazione resa all’ufficio matricola dell’istituto penitenziario.

Il ricorrente ha sostenuto che solo nel pomeriggio del giorno della nomina si era disposta la notifica dell’avviso, eseguita il giorno successivo nei confronti dei soli indagato e primo difensore. Ha dedotto che l’erronea indicazione di un numero di registro nella nomina era un mero refuso, che la nullità era stata tempestivamente eccepita all’udienza dal sostituto del nuovo difensore e che essa non poteva dirsi indeducibile per non essersi l’indagato attivato a informare il legale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato, richiamando il principio già affermato in sede di legittimità. L’omesso avviso dell’udienza di riesame a uno dei due difensori di fiducia nominato prima dell’emissione del decreto di fissazione costituisce nullità a regime intermedio, che non può essere dedotta dall’indagato qualora egli abbia concorso a darvi causa, non essendosi attivato per portare il nuovo difensore a conoscenza della data dell’udienza, pur consapevole della mancata risultanza della nuova nomina al tribunale.

Il Collegio ha richiamato Sez. 4, n. 45208 del 08/10/2019, oltre a Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018 e Sez. 4, n. 7608 del 16/11/2022, confermando l’orientamento. Nel caso esaminato, il ricorrente, che sin dal 23.07.2024, con la notifica dell’avviso in cui compariva quale difensore di fiducia il solo primo legale, era consapevole della data dell’udienza e della mancata notificazione al difensore nominato il giorno prima, ha dedotto di non aver potuto comunicare con il nuovo legale prima del 26.07.2024, senza però fornire alcuna spiegazione al riguardo.

Si sono pertanto verificate le condizioni per l’applicazione del principio di diritto e dell’art. 182, comma 1, cod. proc. pen., come rilevato dal Tribunale del riesame. La Corte ha aggiunto che, a tutto concedere, la stessa parte ricorrente deduce che il nuovo difensore aveva avuto notizia della fissazione dell’udienza almeno dal 26.07.2024. Non risulta alcuna richiesta di termine a difesa per il mancato rispetto del termine di cui all’art. 309, comma 8, cod. proc. pen., che non subisce slittamenti per l’inclusione di giorni festivi, come affermato in Sez. 3, n. 17089 del 11/04/2006 e in Sez. 2, n. 8571 del 27/11/2008. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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