Concordato in appello, ricorso inammissibile sui motivi rinunciati (Cass. pen. Sez. II n. 32834 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., salvo che sia dedotta l’estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di appello. Parimenti inammissibili sono i vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell’illegalità della sanzione inflitta.
Il Fatto
La Corte d’appello di Genova, aderendo all’accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della decisione di primo grado riduceva la pena inflitta al ricorrente per il reato di indebito utilizzo di carta bancomat ai sensi dell’art. 493-ter cod. pen.
Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 599-bis cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, il giudice di appello avrebbe omesso di verificare la sussistenza di elementi dimostrativi dell’innocenza, ratificando l’accordo negoziale senza una motivazione adeguata e incorrendo così in un vizio di motivazione apparente.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce in via preliminare il perimetro dei vizi deducibili avverso la sentenza emessa all’esito del concordato in appello. Richiamando le Sezioni Unite n. 19415 del 27.10.2022 (Fazio), la Suprema Corte ribadisce che sono prospettabili esclusivamente i motivi concernenti la formazione della volontà della parte, il consenso del pubblico ministero e il contenuto difforme della pronuncia del giudice.
Restano invece estranei al sindacato di legittimità i profili relativi ai motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. La sola eccezione è rappresentata dall’estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza di appello. Nel solco di Sez. 2 n. 22002 del 10.04.2019 (Mariniello), la Corte esclude altresì la deducibilità dei vizi sulla determinazione della pena non trasfusi nell’illegalità della sanzione inflitta, per essere la stessa fuori dei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.
Applicando tali coordinate al caso concreto, il Collegio rileva che l’unico motivo proposto investe l’affermazione di responsabilità del ricorrente, cioè doglianze relative a motivi ai quali lo stesso aveva rinunciato in sede di accordo. La sentenza impugnata dà atto, infatti, della rinuncia ai motivi afferenti la responsabilità, restando devoluti al giudice di appello i soli profili del trattamento sanzionatorio.
Pertanto il motivo non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso avverso la sentenza resa a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen. Trattandosi di impugnazione proposta dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 62, ha introdotto il comma 5-bis dell’art. 610 cod. proc. pen., il ricorso va trattato nelle forme de plano. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende, per i profili di colpa ravvisati nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.