Omessa ripetizione denuncia armi trasferite: no termine 72 ore (Cass. pen. Sez. I n. 7770 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata ripetizione della denuncia di detenzione dell’arma in caso di trasferimento in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia integra una contravvenzione punita ai sensi dell’art. 17, primo comma, T.U.L.P.S., non essendo più ravvisabile la sanzione di cui all’art. 221 T.U.L.P.S., riferibile alle sole violazioni del regolamento di attuazione. All’obbligo di cui all’art. 38, quinto comma, T.U.L.P.S. non si applica il termine di settantadue ore stabilito per la denuncia iniziale di acquisizione della materiale disponibilità dell’arma, poiché il presupposto fattuale delle due fattispecie è opposto. Ne consegue che la denuncia del nuovo luogo di detenzione va effettuata immediatamente dopo il trasporto, a nulla rilevando che il controllo sia intervenuto prima della scadenza delle settantadue ore.
Il Fatto
Un soggetto era stato tratto a giudizio per aver omesso di ripetere la denuncia di detenzione di alcune armi regolarmente denunciate, dopo averle trasferite presso l’abitazione dei genitori, in luogo diverso da quello indicato nella denuncia originaria. Gli era stato altresì contestato il reato di omessa custodia delle medesime armi. Il G.I.P. del Tribunale di Bergamo, in esito a giudizio abbreviato, aveva assolto l’imputato per particolare tenuità del fatto quanto al primo capo e perché il fatto non sussiste quanto al secondo.
L’interessato propose appello avverso la sola parte relativa al primo reato, chiedendo l’assoluzione piena. La Corte di appello di Brescia riqualificò l’impugnazione come ricorso per cassazione. Il ricorrente sostenne che la denuncia di trasferimento sarebbe dovuta solo se il porto fosse stato interrotto per un tempo apprezzabile e che, in ogni caso, il termine di settantadue ore non era ancora trascorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’obbligo di ripetere la denuncia era previsto dall’art. 58, comma 3, del regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.. A tale disposizione si è sovrapposta, con efficacia dal 10 luglio 2011, la previsione introdotta dall’art. 3, comma 1, lett. e), punto b), d.lgs. n. 204 del 2010, che ha inserito nell’art. 38, comma 5, T.U.L.P.S. l’obbligo di ripresentare la denuncia ogni volta che il possessore trasferisca l’arma in un luogo diverso da quello indicato nella denuncia precedente.
Il mutamento terminologico conferma l’indirizzo consolidato secondo cui l’obbligo sorge anche quando il trasferimento avvenga nell’ambito della stessa circoscrizione territoriale, poiché l’autorità deve conoscere in ogni momento con certezza il luogo di detenzione dell’arma (richiamata Sez. V n. 18433 del 21.04.2005, Rita, Rv. 232293). La Corte precisa poi che, dalla data indicata, la violazione non è più sanzionabile ai sensi dell’art. 221 T.U.L.P.S., che punisce le contravvenzioni alle disposizioni del regolamento.
Il fatto non può nemmeno qualificarsi ai sensi degli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967: manca la volontà del legislatore di equiparare la mancata ripetizione alla denuncia iniziale, né la Direttiva 2008/51/CE, attuata dal d.lgs. n. 204 del 2010, impone un inasprimento sanzionatorio. La soluzione corretta è dunque la riconduzione all’art. 17, primo comma, T.U.L.P.S., che punisce con l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a euro 206 le violazioni per cui non è stabilita una pena.
Richiamate le Sezioni Unite n. 6176 del 24.03.1984, Romano, che già avevano distinto il diverso disvalore sociale tra l’omessa denuncia iniziale e la mancata ripetizione, la Corte qualifica il fatto come violazione dell’art. 38, quinto comma, T.U.L.P.S., sanzionata ai sensi dell’art. 17 T.U.L.P.S. (Sez. I n. 27985 del 15.04.2016, Picardi, Rv. 267657).
Infondate sono le deduzioni difensive sul termine di settantadue ore. Il presupposto dell’obbligo di denuncia iniziale è l’acquisizione della materiale disponibilità dell’arma; quello dell’obbligo di ripetizione è opposto e presuppone una pregressa disponibilità. In caso di trasferimento di arma già denunciata difetta un momento di acquisizione, sicché la denuncia del nuovo domicilio va effettuata immediatamente dopo il trasporto (richiamate Sez. I n. 10197 del 16.11.2017, Iasparra, Rv. 272625, con dissenso da Sez. I n. 50442 del 25.05.2017, Cammarata, e Sez. I n. 1696 del 07.10.1993, Sorbo, Rv. 197474). Dal rigetto della censura principale deriva l’infondatezza della richiesta di restituzione delle armi confiscate, in linea con Sez. II n. 30192 del 10.09.2020, Caliste, Rv. 280232. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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