Reato paesaggistico di pericolo astratto e irrilevanza della difformità parziale (Cass. pen. Sez. 3 n. 208 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di cui all’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42/2004 è di pericolo astratto, per la cui sussistenza non è necessario che l’opera abbia cagionato un effettivo pregiudizio per il paesaggio, essendo penalmente irrilevanti soltanto le condotte di entità talmente minima da risultare, già in astratto, inidonee a ledere il bene paesaggistico-ambientale. La violazione è integrata da lavori di qualsiasi genere eseguiti su beni sottoposti a tutela paesaggistica in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità da essa, senza che assuma rilievo la distinzione tra difformità parziale e totale, propria invece della disciplina urbanistica. Pertanto, anche la modifica di destinazione d’uso o un innalzamento non autorizzato del basamento di un’opera costituiscono difformità rilevanti ai sensi della predetta disposizione.
Il Fatto
Il GIP del Tribunale di Siracusa disponeva il sequestro preventivo di due opere realizzate su un’area gravata da vincolo paesaggistico: un capanno per gli attrezzi trasformato in ristorante e alcuni campi da padel, il cui basamento era stato rialzato oltre le misure indicate nelle autorizzazioni paesaggistiche. Il procedimento riguardava i reati di cui all’art. 181 d.lgs. n. 42/2004 e all’art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380/2001.
Il Tribunale del riesame, adito dagli indagati, annullava il decreto di sequestro, ritenendo che non vi fosse prova di un danno o di un pericolo di danno per il paesaggio e che, quanto ai campi da padel, non fosse emerso un profilo di difformità rispetto a quanto autorizzato. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo la violazione di legge sotto un duplice profilo, uno per ciascun immobile, ma sorretto dal medesimo iter argomentativo.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente affrontato due questioni processuali. Ha ribadito che, nel rito camerale non partecipato di cui all’art. 611 cod. proc. pen., l’acquisizione della requisitoria scritta del Procuratore generale non è presupposto necessario per la trattazione del ricorso e che la nullità di cui all’art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. ricorre solo quando il pubblico ministero non sia stato messo in condizione di concludere. Ha inoltre riconosciuto la validità della revoca, da parte della difesa, della richiesta di trattazione orale, intervenuta prima che il Presidente ne valutasse il contenuto: l’istanza, quale atto unilaterale recettizio, diviene efficace solo al momento di tale valutazione, sicché la sua irrevocabilità non è assistita da alcuna ragione prima che il mutamento del rito si sia verificato.
Quanto al merito, la Corte ha rilevato che il Tribunale del riesame aveva erroneamente incentrato la propria valutazione sull’assenza di un danno o di un pericolo di danno per il paesaggio. Tale elemento è, tuttavia, estraneo al perimetro della norma, posto che il reato di cui all’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42/2004 è un reato di pericolo formale ed astratto, per la cui integrazione non occorre un effettivo pregiudizio per il bene tutelato, ma è sufficiente la realizzazione di lavori in assenza di autorizzazione o in difformità da essa.
La Corte ha altresì precisato che, in materia paesaggistica, non rileva la distinzione tra difformità totale e parziale, propria dei reati urbanistici. Ogni difformità rispetto all’autorizzazione paesaggistica è sanzionata, ivi compresa la modifica di destinazione d’uso e l’innalzamento del basamento dei campi da padel, pacificamente accertato e non contestato, in misura superiore ai 20 cm autorizzati. Fatte salve le sole condotte di entità minima, inidonee in astratto a ledere il bene paesaggistico, le difformità realizzate nel caso di specie risultavano quindi penalmente rilevanti.
In accoglimento del ricorso, la Corte ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo esame al Tribunale del riesame di Siracusa.
Nota della Redazione
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