Concordato in appello e rinuncia ai motivi: limiti del ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. IV n. 35456 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello definito con concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. e rinuncia ai motivi di impugnazione, il giudice non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di circostanze aggravanti, di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove. L’effetto devolutivo dell’impugnazione limita la cognizione del giudice ai soli motivi non oggetto di rinuncia. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è quindi ammissibile solo quando deduca vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Restano inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento e sui vizi della determinazione della pena non trasfusi nella sua illegalità.

Il Fatto

La vicenda processuale origina da un articolato procedimento per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e per plurimi episodi di cessione, definito in primo grado dal G.U.P. e, in secondo grado, dalla Corte di appello di Palermo con la sentenza del 10 luglio 2025. Alcuni imputati hanno concordato la pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., rinunciando ai residui motivi di appello; altri hanno visto confermare o ridurre le condanne.

Tutti i condannati hanno proposto ricorso per cassazione. Tra i numerosi motivi, quello del ricorrente che aveva concordato la pena in appello censura l’omessa motivazione sulla presenza di cause di proscioglimento di merito ex art. 129 cod. proc. pen. La questione impone di chiarire l’ambito di ammissibilità del ricorso avverso la sentenza di concordato in appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione dell’istituto dopo la reintroduzione del concordato in appello ad opera dell’art. 1, comma 56, legge n. 103 del 2017. Nel ricevere la richiesta formulata ex art. 599-bis cod. proc. pen., il giudice di secondo grado non è obbligato a motivare sul mancato proscioglimento né all’assenza di aggravanti, nullità assolute o prove inutilizzabili.

La ragione è di sistema: per l’effetto devolutivo dell’impugnazione, una volta rinunciati i motivi di appello, la cognizione del giudice resta circoscritta ai motivi non oggetto di rinuncia. Il limite devolutivo segna così anche il perimetro del successivo sindacato di legittimità.

Da ciò deriva il principio sull’ammissibilità. Il ricorso per cassazione è consentito solo in presenza di vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia rispetto all’accordo. Sono invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e sui vizi della determinazione della pena estranei alla sua illegalità, per superamento dei limiti edittali o difformità dalla pena prevista dalla legge.

Il Collegio individua poi la distinzione con l’applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. I due istituti hanno fisionomia diversa, perché diverso è il contenuto dell’accordo: nel concordato in appello l’intesa si innesta sulla rinuncia ai motivi e preclude la contestazione della responsabilità e della qualificazione giuridica del fatto; nel patteggiamento abbraccia anche i termini dell’accusa. Ne segue che le ipotesi di annullamento ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono più limitate rispetto a quelle dell’art. 448-bis cod. proc. pen. e concernono essenzialmente l’illegalità della pena, unico caso in cui la Corte procede d’ufficio.

Sulla restante parte delle censure il Collegio conferma la tenuta della motivazione di merito: le doglianze sulla responsabilità per il delitto associativo e sui reati fine non si confrontano con gli argomenti dei giudici di appello e non superano i limiti del sindacato di legittimità. Analogamente si escludono la fattispecie della lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, le attenuanti generiche e la minima partecipazione ex art. 114 cod. pen. Il ricorso del ricorrente non concordante è quindi rigettato; tutti gli altri sono dichiarati inammissibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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