Concorso nel tentato omicidio e dolo del concorrente morale (Cass. pen. Sez. I n. 25042 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso eventuale nel tentato omicidio, il concorrente morale diverso dall’esecutore materiale può rispondere a titolo di dolo eventuale, non essendo necessario, come per chi materialmente agisce, che l’evento-morte sia stato voluto con dolo diretto: è sufficiente che il concorrente abbia previsto in concreto l’evento come possibile conseguenza dell’azione concordata e ne abbia accettato il rischio. Il concorso anomalo di cui all’art. 116 cod. pen. opera, invece, quando il reato più grave non sia voluto neppure nella forma minima del dolo eventuale, dovendosi allora verificare se l’evento costituisca sviluppo logicamente prevedibile dell’azione concordata e non conseguenza di fattori eccezionali e imprevedibili. Nel reato tentato concorsuale, la responsabilità del concorrente che abbia agito con dolo indeterminato, alternativo o eventuale si fonda sull’art. 110 cod. pen., non sull’art. 116 cod. pen..
Il Fatto
Nella notte tra il 5 e il 6 marzo 2022 un gruppo di giovani, dopo un diverbio presso un esercizio commerciale della Stazione centrale di Milano, si recava in un parco cittadino. Qui il gruppo accerchiava e minacciava un giovane; un altro sopraggiungeva in suo soccorso e veniva sopraffatto e picchiato, riportando la frattura scomposta di un osso del braccio. Nel medesimo frangente uno dei partecipi colpiva con ripetute coltellate il primo giovane, cagionandogli lesioni idonee a condurlo a morte, che non si verificava per l’intervento del servizio di soccorso.
Il giudice dell’udienza preliminare di Milano condannava più imputati per tentato omicidio e lesioni aggravate. La Corte di appello di Milano, adita su ricorso di un solo imputato, confermava la sentenza di primo grado, respingendo la richiesta di rinnovazione istruttoria. Il condannato ricorreva per cassazione, deducendo l’illogicità del diniego di rinnovazione, il travisamento della prova sulla sua condotta e il difetto di motivazione sull’elemento soggettivo del tentato omicidio.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il primo motivo. L’art. 603 cod. proc. pen. subordina la rinnovazione istruttoria alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale e alla constatazione della assoluta necessità della prova. Quando il procedimento sia stato definito in primo grado con rito abbreviato, le parti non possono far valere un diritto alla rinnovazione, poiché questa confluisce nel solo disposto dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., spettando al giudice la valutazione sulla necessità dell’acquisizione. Nel caso concreto la Corte territoriale ha ritenuto la deposizione non essenziale, essendo emersi altri elementi a carico, e ha argomentato l’inattendibilità della testimone con argomenti logici che resistono alle censure. Il controllo di legittimità non si estende alla valutazione delle prove e all’attendibilità dei testimoni, salvo il controllo estrinseco di congruità della motivazione.
Anche il secondo motivo è infondato. Il travisamento della prova, deducibile ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è configurabile quando si introduce un’informazione inesistente nel processo o si omette la valutazione di una prova decisiva; la censura difensiva investe invece l’interpretazione delle prove, estranea al vaglio di legittimità. Quanto al delitto di lesioni, la motivazione è adeguata: il riconoscimento fotografico colloca l’imputato nel gruppo degli aggressori; egli non ha mai preso le distanze né si è separato dal gruppo dopo la fuga; la chiamata in correità trova riscontro. La mera presenza nel gruppo ha rafforzato la condotta aggressiva e integra un contributo causale al delitto di lesioni, confermato.
Il terzo motivo è invece fondato. La sentenza impugnata non chiarisce adeguatamente l’elemento soggettivo del ricorrente rispetto al tentato omicidio. La responsabilità per la condotta collettiva non basta a risolvere la questione se la condotta del concorrente sia caratterizzata da dolo diretto o eventuale, configuri il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. o sia del tutto estranea, sul piano psichico, al tentato omicidio. Nel concorso eventuale non è necessario che tutti i responsabili condividano il medesimo atteggiamento soggettivo: possono coesistere il dolo diretto dell’esecutore materiale e il dolo eventuale del concorrente.
Il Collegio aderisce all’orientamento maggioritario secondo cui il dolo eventuale del concorrente morale è compatibile con il tentativo: questi deve aver concorso all’azione prevedendo in concreto l’evento-morte come possibile conseguenza dell’azione concordata e accettandone il rischio. L’eventuale limitazione di responsabilità opera mediante il modello del concorso anomalo, che presuppone la non accettazione del rischio dell’evento più grave. La Corte territoriale non ha dato risposta alle questioni, oggetto di specifici motivi, sulle forme del dolo dei concorrenti diversi dall’esecutore materiale, alla luce della rapidità dell’azione e del dolo d’impeto che la caratterizzò.
La sentenza è quindi annullata con rinvio, limitatamente al concorso nel tentato omicidio, ad altra sezione della Corte di appello di Milano. In sede di rinvio il giudice dovrà ricostruire l’elemento psicologico dell’imputato rispetto all’evento, tenendo conto della consapevolezza o prevedibilità del possesso e dell’uso dell’arma e dell’accettazione o esclusione del rischio; se riterrà integrato il dolo eventuale o alternativo, applicherà l’art. 110 cod. pen.; se escluderà il dolo di morte, verificherà la configurabilità del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. Il ricorso è rigettato nel resto, con irrevocabilità sul capo delle lesioni.
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Nota della Redazione
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