Concordato in appello e sindacato sulla pena (Cass. pen. Sez. 5 n. 17965 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza emessa dalla corte di appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. non è sindacabile in cassazione per vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, ossia che non abbiano comportato il superamento dei limiti edittali generali o di quelli previsti per la singola fattispecie. L’erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti non rende illegale la pena se questa non eccede i predetti limiti, e la relativa violazione non è rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 609, comma 3, cod. proc. pen. Nel concordato in appello le parti non sono vincolate a criteri legali di determinazione della pena, sicché il giudice può sindacare esclusivamente la congruità della pena finale concordata, senza che rilevino eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi.
Il Fatto
La Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Taranto, che aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice documentale. In sede di appello, l’imputato aveva rinunciato al motivo concernente l’affermazione di responsabilità e, con l’accordo del pubblico ministero, aveva richiesto l’accoglimento del motivo relativo alle attenuanti generiche, concordando una pena che teneva conto del giudizio di equivalenza con l’aggravante di cui all’art. 219, primo comma, l. fall. e dell’aumento per la recidiva. La Corte territoriale, dichiarato estinto per prescrizione il reato di bancarotta semplice documentale, aveva confermato la pena come concordata. Avverso tale sentenza l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione in ordine alla quantificazione della pena e l’omessa verifica di cause di non punibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il terzo motivo di ricorso, concernente l’omessa verifica della prescrizione, manifestamente infondato. Con riferimento alla dichiarazione di insolvenza della società, avvenuta in data successiva alla sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa, e all’applicazione dell’aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 219, primo comma, l. fall., il termine massimo di prescrizione, pari a quindici anni, non è ancora maturato, nonostante gli atti interruttivi intervenuti.
Quanto ai primi due motivi, la Corte ha rilevato che la pena era stata applicata in misura corrispondente alla richiesta formulata dall’imputato e al contenuto dell’accordo raggiunto con il pubblico ministero, sicché il calcolo era desumibile dalla motivazione della sentenza. In ogni caso, la natura consensualistica dell’istituto del concordato in appello e la sua funzione deflattiva ostano alla deducibilità in cassazione di vizi attinenti alla determinazione della pena che non comportino la sua illegalità.
La Corte ha ricordato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 877 del 2023, per cui la pena risultante dall’erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee è illegale solo se eccede i limiti edittali previsti dagli artt. 23 e seguenti cod. pen. o quelli previsti per la singola fattispecie. Ne deriva che la violazione, non dedotta con il ricorso, non può essere rilevata d’ufficio ai sensi dell’art. 609, comma 3, cod. proc. pen..
La Corte ha infine precisato che, nel concordato in appello, le parti non sono vincolate a criteri legali di determinazione della pena, sicché il giudice può sindacare solo la congruità della pena finale concordata, senza che rilevino eventuali errori nei passaggi intermedi del calcolo. Sulla base di tali argomentazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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