Reati tributari, gestione di fatto e subentro non rilevano (Cass. pen. Sez. 7 n. 3546 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, il formale subentro di un terzo nella carica di amministratore non esonera da responsabilità penale colui che, di fatto, abbia continuato a gestire la società. Ai fini dell’affermazione di responsabilità è sufficiente che le risultanze processuali indichino in modo plurimo e univoco la perdurante gestione di fatto da parte dell’imputato. La valutazione del giudice di merito sull’irrilevanza del subentro invocato dalla difesa, se sorretta da elementi concreti e coerenti, non è sindacabile in cassazione sotto il profilo della logicità. Ne consegue che il motivo di ricorso che si limiti a reiterare la tesi difensiva, senza confutare specificamente i rilievi della sentenza impugnata, è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale in relazione al delitto di cui all’art. 4 d.l.vo n. 74 del 2000, ascritto in qualità di amministratore della società, con riferimento alla dichiarazione annuale IVA per l’anno di imposta 2014. La Corte d’Appello aveva confermato la condanna.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, censurando l’affermazione di responsabilità nonostante le sue dimissioni dalla carica intervenute nel luglio 2014, con il subentro di un terzo, e contestando la ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che le doglianze difensive sono, per un verso, meramente reiterative di quanto già esaminato e motivatamente disatteso dal giudice territoriale e, per altro verso, prive delle indispensabili connotazioni di specificità. La difesa non ha confutato i rilievi della Corte d’Appello in ordine alla sostanziale irrilevanza del subentro invocato.
Il giudice di merito ha valorizzato plurime risultanze indicative del fatto che il ricorrente non aveva mai cessato la gestione di fatto della società. In particolare, ha considerato la sua presenza al momento della redazione del verbale di constatazione dell’Agenzia delle Entrate, in cui era indicato come parte, legale rappresentante e firmatario.
Ha inoltre valorizzato l’individuazione del ricorrente quale legale rappresentante nell’avviso di accertamento, la presentazione, ad opera dello stesso, della dichiarazione dei redditi della società per l’anno 2015 e la coerenza di tali risultanze con la visura camerale del 2018, che continuava a indicarlo nella carica di amministratore unico, rivestita ininterrottamente dal 2009.
Tali univoci elementi sono rimasti del tutto privi di adeguata confutazione da parte della difesa, rendendo non illogica, e comunque incensurabile in sede di legittimità, la notazione della Corte territoriale circa la sostanziale irrilevanza del subentro invocato ai fini dell’affermazione di responsabilità.
La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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