Bancarotta distrattiva prefallimentare e inapplicabilità dell’art. 46 legge fall. (Cass. pen. Sez. V n. 22242 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati fallimentari, la disposizione dell’art. 46, comma 1, n. 2, legge fall., che individua i beni non compresi nel fallimento suscettibili di trattenimento da parte del fallito, presuppone che sia già intervenuta la dichiarazione di fallimento e che l’agente rivesta la qualità di imprenditore individuale, non trovando applicazione nelle ipotesi di bancarotta distrattiva prefallimentare. La bancarotta fraudolenta documentale specifica, a norma dell’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., richiede il dolo specifico di profitto o di danno, desumibile da indicatori ulteriori rispetto alla sola irreperibilità del fallito, quali la mancata ostensione delle scritture, l’inesistenza di attivo, il rilevante passivo e le operazioni di depauperamento. La speciale tenuità del danno, integrativa dell’attenuante di cui all’art. 219, comma 3, legge fall., va valutata in relazione all’importo della distrazione e non all’entità del passivo fallimentare.
Il Fatto
La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato il ricorrente responsabile dei reati di cui agli artt. 216, primo comma, n. 1 e n. 2, e 219, secondo comma, n. 1, legge fall., per aver distratto somme di denaro e beni mobili e per aver sottratto, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, i libri e le scritture contabili, in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: la mancata riqualificazione del fatto in bancarotta semplice o preferenziale, in ragione della destinazione dei prelievi al sostentamento proprio e della famiglia; l’insussistenza della bancarotta documentale specifica, per essere la contabilità semplificata correttamente istituita; il mancato riconoscimento della speciale tenuità del danno e delle attenuanti generiche; la mancata applicazione del minimo edittale e la riduzione delle pene accessorie.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio secondo cui, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell’analisi degli elementi di prova, le rispettive motivazioni si saldano in un unico corpo argomentativo, essendo consentita la motivazione per relationem. Ribadisce poi che il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, censurabile ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è solo quello evidente, restando preclusa in sede di legittimità la rilettura degli elementi di fatto.
Quanto al primo motivo, la Corte rileva che l’art. 46 legge fall. opera solo dopo la dichiarazione di fallimento e per l’imprenditore individuale, non nelle ipotesi di bancarotta distrattiva prefallimentare. Nel caso di specie i prelievi e i bonifici privi di giustificazione imprenditoriale erano ben antecedenti alla declaratoria, con conseguente manifesta infondatezza delle doglianze. Il giudice di merito ha inoltre valorizzato la carenza di prova sulla destinazione del denaro al mantenimento della famiglia e il mancato rinvenimento dei beni strumentali.
Sul secondo motivo, la Corte ricorda che la bancarotta fraudolenta documentale specifica esige la prova del dolo specifico, desumibile da indici quali l’esistenza di risorse rese inaccessibili agli organi fallimentari o la sproporzione tra passivo e attivo. La sentenza di merito ha valorizzato l’omessa ostensione delle scritture, l’irreperibilità del fallito, l’incompiutezza della documentazione tardivamente consegnata, l’inesistenza di attivo e il considerevole debito erariale. La tardiva esibizione dei libri nel dibattimento penale non può surrogare gli adempimenti dovuti dagli artt. 15, 16 e 49 legge fall.
Sul terzo motivo, la Corte conferma che la speciale tenuità del danno si parametra all’importo della distrazione e non all’entità del passivo, con riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta. Il diniego delle attenuanti generiche costituisce giudizio di fatto insindacabile, se motivato.
Sul quarto motivo, la Corte osserva che l’irrogazione di una pena prossima al minimo edittale rende sufficiente il richiamo ai criteri dell’art. 133 cod. pen. e che, ove la durata delle pene accessorie fallimentari sia parametrata alla pena principale, l’assenza di specifica argomentazione non integra vizio di motivazione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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