Lieve entità dello spaccio richiede valutazione complessiva degli elementi normativi (Cass. pen. Sez. VII n. 3122 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 presuppone una valutazione complessiva di tutti gli elementi normativamente indicati: mezzi, modalità e circostanze dell’azione, nonché qualità e quantità della sostanza stupefacente, anche in relazione al grado di purezza. Il giudice non può operare una selezione parziale degli indicatori, né attribuire rilievo assorbente a taluni di essi trascurandone altri. L’attenuante è esclusa quando anche uno solo degli elementi riveli una lesione non lieve del bene giuridico protetto. Il percorso valutativo così ricostruito deve trasparire dalla motivazione, con dimostrazione di aver vagliato tutti gli aspetti rilevanti e di aver spiegato le ragioni della prevalenza riconosciuta ad alcuni.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 27 ottobre 2023, aveva confermato la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Forlì nei confronti dell’imputato per il reato di cui agli artt. 81 capoverso cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, infliggendo la pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione, oltre a euro 6.666,00 di multa.

Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la manifesta illogicità della motivazione per non avere i giudici di merito riconosciuto la più lieve ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, della quale assumeva la sussistenza dei presupposti applicativi.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui il riconoscimento della lieve entità richiede un’adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell’azione e alla qualità e quantità della sostanza, con riferimento anche al grado di purezza, così da pervenire all’affermazione dell’ipotesi minore in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena.

La Corte ha richiamato in particolare Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01, secondo cui il giudice è tenuto a vagliare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, sia quelli concernenti l’azione sia quelli attinenti all’oggetto materiale del reato, dovendo escludere l’attenuante quando anche uno solo di tali elementi porti a ritenere che la lesione del bene giuridico protetto non sia di lieve entità.

È stato altresì richiamato Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610-01, nel senso che la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 deve costituire l’approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze rilevanti e che tale percorso deve riflettersi nella motivazione della decisione, con dimostrazione di aver esaminato tutti gli aspetti normativamente significativi e con spiegazione delle ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi.

Nel caso concreto la Corte territoriale, valutando correttamente i dati probatori, ha offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al diniego della fattispecie della lieve entità, avendo posto in rilievo aspetti rivelatori della professionalità, e non della estemporaneità, con cui l’attività di spaccio veniva svolta. La ricorrenza dell’ipotesi minore è stata quindi negata sulla base di elementi cui è stata attribuita rilevanza maggiormente significativa rispetto ad altri ai fini dell’esclusione della minima offensività. All’inammissibilità è seguita, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero ai sensi di Corte cost., sent. n. 186/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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