Concordato preventivo, attestazione carente sulla finanza esterna (Cass. civ. Sez. I n. 3746 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del concordato preventivo, il Tribunale è tenuto a svolgere una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano, che si articola in un controllo di fattibilità giuridica, volto ad accertare la non incompatibilità del piano con norme inderogabili, e in un controllo di fattibilità economica, limitato al riscontro della sua manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati. Tale verifica non integra un giudizio sulla convenienza economica della proposta, rimessa al ceto creditorio. L’attestazione del professionista è viziata quando omette di esaminare la capacità economico-patrimoniale del soggetto chiamato a erogare la finanza esterna promessa, giacché tale indagine costituisce un profilo di prognosi necessario sulla realizzabilità del piano. Il difetto integra la mancanza di un presupposto di ammissibilità della proposta concordataria.
Il Fatto
La società ricorrente, in liquidazione, aveva proposto domanda di concordato preventivo. Il Tribunale ne aveva dichiarato l’inammissibilità, dichiarando contestualmente il fallimento. Il reclamo proposto ai sensi dell’art. 18 l. fall. era stato rigettato dalla Corte di Appello di Ancona. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Il Fallimento ha resistito con controricorso; gli altri soggetti intimati non hanno svolto difese. Il ricorso investe, tra l’altro, l’omessa pronuncia sulle questioni pregiudiziali di nullità e il perimetro del sindacato giudiziale sull’attestazione e sulla proposta.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 162, comma 2, l. fall., per essere stata dichiarata l’inammissibilità del concordato e il fallimento senza la preventiva audizione del debitore. La Corte rileva che la Corte territoriale non si è pronunciata sulle questioni pregiudiziali di rito, facendo impropria applicazione del principio della “ragione più liquida”. Tuttavia, l’error in procedendo risulta infondato nel merito: dagli atti la debitrice era stata convocata per la trattazione congiunta del fascicolo concordatario e delle istanze prefallimentari, donde l’insussistenza della dedotta violazione.
Con il secondo motivo la società lamenta l’erronea valutazione dell’attestazione. La Corte lo dichiara inammissibile: la ricorrente sollecita un nuovo apprezzamento di merito sull’idoneità informativa della relazione in ordine alla fattibilità del piano, scrutinio riservato al giudice del merito. La Corte conferma che il difetto di attestazione attiene al mancato esame, da parte dell’attestatore, della capacità della promissaria acquirente di erogare la finanza esterna convenuta, elemento essenziale del patrimonio destinato ai creditori.
La Corte ribadisce il principio consolidato secondo cui il Tribunale deve verificare la fattibilità giuridica ed economica del piano, mentre il controllo di convenienza resta rimesso ai creditori. L’omessa indagine sulla solidità economica del soggetto tenuto a fornire la finanza esterna non è una valutazione di convenienza, ma un necessario profilo di prognosi sulla realizzabilità del piano, la cui omissione integra difetto di un presupposto di ammissibilità.
Il terzo motivo, relativo alla stima dell’immobile, è dichiarato inammissibile per difetto di un fatto storico decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.: la decisione si fondava sulla infattibilità economica del piano, profilo distinto dal valore del bene. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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