Procura speciale per cassazione nulla se riutilizzata firma dei gradi di merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3641 del 12.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La procura speciale per il ricorso per cassazione, prescritta dall’art. 365 c.p.c., è requisito di ammissibilità dell’impugnazione e non è suscettibile di sanatoria, perché deve garantire l’esistenza di una precisa volontà del conferente riferita a quello specifico provvedimento. La norma speciale dettata per il periodo pandemico dall’art. 83, comma 20-ter, d.l. n. 18/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 27/2020, non deroga al requisito della specialità né alla regola della necessaria posteriorità del suo rilascio rispetto alla data del provvedimento impugnato. Il riutilizzo o la rielaborazione grafica della procura conferita per i gradi di merito non soddisfa il requisito della posteriorità della firma rispetto alla sentenza di appello, né può essere equipollente una mera autorizzazione verbale o telefonica al riutilizzo della firma già usata, non essendo idonea a garantire la volontà di impugnare quel determinato provvedimento. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio, per nullità della procura.

Il Fatto

Numerosi lavoratori, già soci lavoratori di una cooperativa e impiegati presso una società committente in forza di un contratto di appalto, adiscono il Tribunale in funzione di giudice del lavoro per far accertare l’illegittimità del provvedimento di esclusione dalla compagine sociale, la non genuinità dell’appalto e la conseguente costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della committente ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003, con reintegrazione e risarcimento del danno.

Il Tribunale, estinta la causa nei confronti della cooperativa, respinge l’impugnazione del licenziamento per superamento del termine di decadenza, accerta il rapporto di lavoro subordinato con la committente dal settembre 2009 e rigetta le ulteriori domande. La Corte d’Appello di Bologna, sui gravami principale e incidentale, conferma integralmente. I lavoratori ricorrono così per cassazione con unico motivo; la società resiste con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale è dichiarato inammissibile per difetto di valida procura speciale. La controricorrente aveva eccepito, anche con parere grafologico, il riutilizzo delle firme degli originari ricorrenti, già rilasciate nel 2016 in occasione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, mediante fotocopiatura delle sottoscrizioni e integrazione della formula di mandato, della data e dell’autentica.

La difesa dei ricorrenti non contesta sostanzialmente il fatto e invoca l’art. 83, comma 20-ter, d.l. n. 18/2020, che nel periodo emergenziale consentiva il rilascio della procura a distanza in modalità telematica, con trasmissione al difensore di documento analogico o copia informatica per immagine, unitamente a copia del documento di identità, e certificazione dell’autografia mediante firma digitale dell’avvocato.

Il Collegio precisa anzitutto che non si discute di falsità o apocrifia delle firme, ma di conformità del loro riutilizzo ai fini della validità della procura speciale per il ricorso per cassazione. Sul punto lo scrutinio è negativo. Nel giudizio di legittimità il potere di rappresentanza può essere conferito unicamente con procura speciale, con mandato ad hoc sottoscritto da un avvocato iscritto all’albo; la specialità è requisito di ammissibilità e non è suscettibile di sanatoria.

La Corte afferma che la norma speciale per il periodo pandemico non deroga al requisito della specialità, né alla regola della necessaria posteriorità del rilascio rispetto alla data del provvedimento impugnato. Il riutilizzo o la rielaborazione grafica della procura conferita nei gradi di merito non risponde a tale requisito. Né vale una mera autorizzazione verbale o telefonica al riutilizzo, non tracciata, sia perché inidonea a garantire la volontà di impugnare lo specifico provvedimento, sia perché la norma emergenziale prescrive formalità — trasmissione del documento analogico, copia del documento di identità, firma digitale del difensore — il cui rispetto non risulta documentato.

Poiché l’irregolarità della procura può essere rilevata anche d’ufficio, l’art. 83 c.p.c. configurando un obbligo del giudice di verificarne l’effettiva estensione, il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorso incidentale condizionato resta assorbito. I ricorrenti sono condannati alla rifusione delle spese di legittimità e al versamento del contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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