Concordato in appello ricorso ammissibile su volontà consenso illegalità pena (Cass. pen. Sez. VII n. 7146 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta o al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e sui vizi di determinazione della pena non trasfusi in una sanzione illegale. Il concordato in appello ha fisionomia diversa dall’applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., perché si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione. Ne deriva che l’illegalità della pena resta l’unica ipotesi in cui la Corte deve procedere d’ufficio all’annullamento, indipendentemente dall’inammissibilità del ricorso.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 28 maggio 2024, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale, ha rideterminato la pena inflitta all’imputato, sull’accordo delle parti, in mesi dieci di reclusione per i reati di cui agli artt. 590 cod. pen. e 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. n. 285/1992.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un’unica doglianza: la violazione di legge per mancata assoluzione dalle condotte ascritte, per carenza dell’elemento soggettivo. La questione riguarda i limiti di ammissibilità dell’impugnazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con motivo non consentito. Richiama il principio secondo cui, avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., l’impugnazione è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Restano invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nell’illegalità della sanzione inflitta, perché non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. La Corte richiama sul punto Sez. I n. 944 del 2019 e Sez. II n. 22002 del 2019.

Il Collegio sottolinea la diversa fisionomia del concordato in appello rispetto all’applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. Nel primo caso l’accordo si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione, con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto; nel secondo abbraccia anche i termini dell’accusa, con possibilità di ricorso per la qualificazione giuridica.

Ne consegue che le ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono più limitate di quelle previste dall’art. 448-bis cod. proc. pen., riguardando essenzialmente l’illegalità della pena. Questa costituisce l’unica ipotesi in cui la Corte, indipendentemente dall’inammissibilità del ricorso, deve procedere d’ufficio all’annullamento, purché il ricorso non sia tardivo, come affermato da Sez. VI n. 41254 del 2019.

La declaratoria di inammissibilità è pronunciata «senza formalità», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, per l’elevato coefficiente di colpa connotante la causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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