Pena sostitutiva: motivazione apparente sui precedenti e annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. IV n. 27601 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive, il giudice può respingere la richiesta di detenzione domiciliare anche facendo riferimento ai soli precedenti penali dell’imputato, purché dalla loro valutazione, oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi sulla prognosi di rieducazione e sul rischio di recidiva. Il diniego non può però fondarsi su affermazioni apodittiche e di genere, nè prescindere da ogni confronto con la documentazione difensiva attestante l’osservanza di analoghe misure, senza attivare i poteri istruttori del giudice. La statuizione sulla pena sostitutiva è perciò affetta da motivazione apparente e giustifica l’annullamento con rinvio.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 19 gennaio 2026, confermava la condanna pronunciata dal Giudice monocratico del Tribunale di Roma all’esito di giudizio abbreviato: il condannato era stato riconosciuto responsabile di detenzione illecita per la cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con la contestata recidiva.
Avverso tale pronuncia il difensore proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: l’inutilizzabilità della messaggistica estratta dal telefono in assenza di decreto di sequestro; il vizio di motivazione sull’applicazione della recidiva; il diniego delle circostanze attenuanti generiche; la mancata sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare. Il ricorso giungeva davanti alla Suprema Corte che, in esito all’udienza, decideva come da dispositivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato inammissibile, per aspecificità, il primo motivo. La parte che deduca una inutilizzabilità deve indicare non solo gli atti affetti dal vizio, ma anche l’incidenza della loro espunzione ai fini della cosiddetta prova di resistenza, poiché gli elementi acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti se le residue risultanze bastino al medesimo convincimento. La censura non superava tale vaglio, avendo la Corte territoriale fondato la conferma della responsabilità su plurimi elementi probatori autonomi dai messaggi, valorizzando la disponibilità della sostanza sulla pubblica via, la suddivisione in otto involucri, le modalità di occultamento e il rinvenimento di strumenti per il confezionamento.
Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. Ribadito il principio secondo cui la recidiva non è fattore meramente descrittivo dei precedenti, ma elemento sintomatico di accentuata pericolosità, la Corte ha osservato che il giudice di appello ha dato conto, sia pure in modo stringato, di precedenti quasi tutti in materia di stupefacenti e in un caso per il reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con ultima condanna per fatti recenti, significativi di crescente pericolosità.
Anche il terzo motivo è stato dichiarato aspecifico. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di elementi di segno positivo, non essendo più sufficiente, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. ad opera del decreto-legge n. 92 del 2008, il solo stato di incensuratezza; il giudice può limitarsi a valorizzare l’elemento che ritiene prevalente tra quelli dell’art. 133 cod. pen. La Corte territoriale aveva richiamato la gravità del fatto e le modalità esecutive, con motivazione congrua.
È stato invece accolto il quarto motivo. Il Collegio ha ribadito che il diniego della pena sostitutiva può basarsi sui soli precedenti penali, purché da essi emergano elementi indiscutibilmente negativi sulla prognosi rieducativa, secondo l’art. 58 legge n. 689 del 1981 e i criteri dell’art. 133 cod. pen., nel quadro tracciato dalla Corte cost. n. 139 del 2025 sul minimo sacrificio necessario della libertà personale. Nel caso concreto, la Corte di appello ha attribuito rilievo esclusivo alla negativa personalità desunta dai precedenti, senza alcun confronto reale con la documentazione difensiva sull’applicazione di analoga misura in relazione ad altra condanna e senza attivare i propri poteri istruttori.
La sentenza è stata quindi annullata limitatamente all’applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, dichiarandosi inammissibile il ricorso nel resto e l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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