Convalida dell’arresto: avviso al difensore e sanatoria delle nullità (Cass. pen. Sez. I n. 9566 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di convalida dell’arresto, l’art. 390, secondo comma, cod. proc. pen. non prescrive la notifica del decreto di fissazione dell’udienza, ma un semplice avviso, che può essere dato in qualsiasi forma, anche orale, al pubblico ministero e al difensore, restando l’arrestato condotto direttamente in udienza. La mancata notifica dei verbali di sequestro non è prevista a pena di nullità e, ove realmente omessa, è sanata dalla presa visione degli atti del fascicolo del pubblico ministero da parte del difensore prima dell’udienza, nonché dall’indicazione verbale all’arrestato dei motivi dell’arresto e delle prove a suo carico ai sensi dell’art. 391, comma 3, cod. proc. pen. La lesione del diritto di difesa non può essere eccepita per mere ragioni di principio, ma solo indicando l’interesse concreto a dedurla, ossia l’ostacolo alla proposizione di tesi difensive potenzialmente idonee a modificare l’esito del giudizio, con conseguente inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ex art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. La manifesta infondatezza di un’eccezione esonera il giudice dall’obbligo di motivarne il rigetto.

Il Fatto

Il ricorrente è stato arrestato in flagranza, unitamente a un complice, per il delitto di cui all’art. 4 legge n. 895/1967, per avere custodito nell’auto un involucro contenente sostanza chimica plastica e un cilindro metallico utilizzabile quale innesco. Il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 06 novembre 2024, ha convalidato l’arresto e applicato la custodia in carcere, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari.

Avverso l’ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, tutti incentrati sull’omessa notifica al detenuto del decreto di fissazione dell’udienza di convalida e dei verbali di sequestro, anche relativi alla posizione del coindagato, con asserita violazione del diritto di difesa e vizio di motivazione dell’ordinanza.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato in tutti i motivi. Quanto al primo, il Collegio osserva che l’art. 390 cod. proc. pen. non prescrive la notifica del decreto di fissazione dell’udienza di convalida, ma solo un avviso, impartibile in qualsiasi forma, anche orale, stante la brevità del tempo tra emissione dell’atto e data fissata. La norma menziona il pubblico ministero e il difensore, non l’arrestato, che viene condotto direttamente in udienza e riceve di fatto l’avviso oralmente in occasione della traduzione davanti al giudice. La nullità eccepita è dunque insussistente.

Quanto all’omessa notifica dei verbali di sequestro, la Corte rileva l’inattendibilità della doglianza, risultando dagli atti un unico decreto di convalida delle perquisizioni e dei sequestri a carico dei due arrestati. Il difensore ha avuto pieno accesso al fascicolo prima dell’udienza e ha esaminato tutti gli atti, anche quelli relativi alla posizione del coindagato. Ogni eventuale nullità è pertanto sanata dalla conoscenza acquisita prima dell’udienza.

La Corte afferma inoltre che la lesione del diritto di difesa non può essere eccepita per mere ragioni di principio, ma richiede l’indicazione dell’interesse concreto, ossia di una diversa difesa potenzialmente idonea a modificare l’esito del giudizio, che il ricorrente non ha prospettato. Sul secondo motivo, richiamando Sez. 6 n. 20522 del 2022 e Sez. 2 n. 49007 del 2014, ribadisce che la manifesta infondatezza di un’eccezione esonera il giudice dalla motivazione del rigetto, e che il silenzio equivale a diniego. Richiama altresì Sez. 3 n. 46588 del 2019 sull’inammissibilità, per carenza di interesse, del ricorso avverso la sentenza che non abbia esaminato un motivo inammissibile ab origine.

Sul terzo motivo, la Corte ribadisce, richiamando Sez. 2 n. 47165 del 2019, che la notifica dei verbali di sequestro non è prevista a pena di nullità né prima dell’udienza di convalida, e che ogni eventuale nullità è sanata dal pieno disvelamento degli atti al difensore. Sul quarto motivo, infine, esclude la dedotta inutilizzabilità delle prove, osservando che il materiale contestato è stato sequestrato a entrambi gli arrestati e si trovava sull’auto su cui viaggiavano, con conseguente irrilevanza dell’omessa notifica del verbale. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 390 c.p.p.

Tutte le 13 sentenze sull'art. 390 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *