Principi di diritto (Massima)
Il curatore, in favore del quale sia stato liquidato dal tribunale fallimentare il compenso finale, nel caso di mancato integrale pagamento dello stesso nell’ambito della procedura concorsuale, a causa del sopravvenuto venir meno della liquidità, transitata, per effetto di un provvedimento di esecuzione della confisca penale, nella procedura di sequestro preventivo finalizzato alla confisca e poi definitivamente affluita nel Fondo Unico Giustizia, conserva il diritto, già maturato, al pagamento del compenso, per la parte ancora non materialmente conseguita.
Avuto riguardo a quanto già determinato dal tribunale fallimentare, l’onere del pagamento ancora dovuto è a carico dell’Erario, ai sensi dell’art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico delle spese di giustizia), così come inciso dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 174 del 2006, spettando al giudice concorsuale adito dare atto della incapienza della procedura per quanto rilevante e necessario in relazione all’attuazione del titolo al compenso.
Il diritto al compenso del curatore, organo necessario della procedura fallimentare e ausiliare della giustizia, non può essere sacrificato, come quello dei creditori, dal mancato conseguimento dell’attivo, specialmente quando la mancanza di risorse economiche per pagarlo derivi da una sopravvenienza non imputabile, quale l’esecuzione della confisca penale, che ha fatto transitare la liquidità della procedura al Fondo Unico Giustizia, a beneficio dell’Erario.
Il Fatto
Il curatore del Fallimento srl, dopo aver ottenuto la liquidazione del proprio compenso con decreto del Tribunale di Lecce del 28 aprile 2022, chiese che l’importo residuo (€ 110.000, oltre spese e accessori) fosse posto a carico dell’Erario ai sensi dell’art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto le somme di denaro giacenti sul conto corrente della procedura, che sarebbero state sufficienti a pagare il compenso, erano state sottoposte a confisca penale in esecuzione di una sentenza divenuta definitiva il 1° marzo 2023, e erano confluite nel Fondo Unico Giustizia.
Il Tribunale di Lecce respinse l’istanza, ritenendo che il decreto di liquidazione del compenso, in quanto definitivo (non soggetto a reclamo), non fosse suscettibile di essere modificato, e che al momento della liquidazione (28 aprile 2022) la procedura era capiente, mentre la mancanza di attivo era sopravvenuta solo con la confisca; il Tribunale ridusse quindi il compenso alla misura minima di € 811,35, che il curatore aveva già percepito. Il curatore propose ricorso per cassazione, deducendo che non chiedeva la modifica del decreto di liquidazione, ma soltanto l’applicazione dell’art. 146, che pone il compenso a carico dell’Erario in caso di incapienza della procedura, anche sopravvenuta.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il ricorso, enunciando il principio di diritto riportato in massima. La Corte precisa che il decreto di liquidazione del compenso del curatore, ai sensi dell’art. 39 della legge fallimentare, ha natura decisoria e definitiva, accertando l’an e il quantum del diritto soggettivo del curatore al compenso maturato, e non è suscettibile di essere revocato o modificato dall’autorità giudiziaria che lo ha emesso. Tuttavia, il curatore non ha chiesto la modifica di tale decreto, ma soltanto che il Tribunale prendesse atto della sopravvenuta assenza di disponibilità economiche (causata dalla confisca) e, in applicazione dell’art. 146, ponesse il pagamento del compenso a carico dell’Erario, attestando l’incapienza della procedura.
La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 174 del 2006, che ha esteso l’art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002 ai compensi dei curatori che abbiano prestato la propria attività in procedure incapienti. La Cassazione chiarisce che il diritto del curatore al compenso, in quanto organo della procedura fallimentare e ausiliare della giustizia, non può essere assimilato a quello dei creditori concorsuali, i cui diritti possono essere sacrificati dal mancato conseguimento dell’attivo. Il curatore, infatti, è un organo normale e necessario della procedura, che presta la propria opera in favore della massa dei creditori, e il suo diritto al compenso è collegato all’attività svolta.
La Corte rileva che, nel caso di specie, la liquidità della procedura, che sarebbe stata sufficiente a pagare il compenso del curatore, è integralmente transitata, per effetto della confisca, al Fondo Unico Giustizia, a beneficio dell’Erario. L’Erario ha quindi beneficiato dell’opera prestata dal curatore e dai professionisti che lo hanno coadiuvato, senza che il curatore abbia ricevuto il suo compenso. La Cassazione afferma che, nella peculiare vicenda, il pagamento a carico dell’Erario del compenso già liquidato risponde a canoni di ragionevolezza, poiché dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni (e poi confiscate) vanno dedotte le spese e i costi sostenuti per il compimento delle attività con le quali vengono convertiti in denaro i beni. La sopravvenuta incapienza della procedura, anche se successiva al decreto di liquidazione, non preclude l’applicazione dell’art. 146, e il giudice delegato deve dare atto di tale incapienza. La Corte, pertanto, accoglie i primi due motivi, dichiara assorbito il terzo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Lecce in diversa composizione.
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
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