Il giudice del reclamo deve valutare direttamente i presupposti del concordato semplificato (Cass. civ. Sez. 1 n. 544 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice del reclamo avverso la sentenza che dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale ha il dovere di revocare la pronuncia impugnata e rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., soltanto in caso di inesistenza o nullità della notificazione del ricorso introduttivo. Al di fuori di tale ipotesi, il giudice d’appello deve valutare direttamente la sussistenza dei presupposti per l’ammissione al concordato semplificato di cui all’art. 25 sexies CCII. La presentazione della domanda di concordato semplificato non presuppone che la crisi sia reversibile, ma è ammessa quando le trattative condotte dall’esperto non abbiano avuto esito positivo e non risultino praticabili soluzioni idonee al superamento della crisi.
Il Fatto
Il Tribunale di Lagonegro, con sentenza del 2023, dichiarava l’apertura della liquidazione giudiziale della società, dopo aver rigettato la richiesta di omologazione del concordato semplificato liquidatorio presentato dalla stessa. La Corte d’Appello di Potenza, adita con reclamo, revocava la sentenza di apertura, ritenendo che il primo giudice avesse errato nel ritenere precluso l’accesso al concordato per la maturità dell’insolvenza e che fosse carente la valutazione sulla convenienza della proposta presentata.
La Corte d’Appello disponeva pertanto un nuovo scrutinio dell’istanza di omologazione da parte del Tribunale. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la liquidazione giudiziale, con tre motivi, cui si aggiungeva il ricorso incidentale adesivo di un creditore, mentre la società debitrice resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato infondato il primo motivo, con il quale si deduceva la violazione dell’art. 324 c.p.c., per la presunta duplicazione del giudizio sui presupposti di ammissione al concordato. Il provvedimento che aveva dichiarato improcedibile il primo reclamo non conteneva alcuna valutazione di merito sui motivi di impugnazione del diniego di omologa, essendosi limitato ad applicare il principio per cui la sopravvenuta dichiarazione di liquidazione giudiziale assorbe l’intera controversia relativa alla crisi dell’impresa. Le censure della società debitrice erano state invece correttamente esaminate nel reclamo avverso la sentenza di apertura, in applicazione del principio per cui l’impugnazione è unica e ha ad oggetto sia la dichiarazione di liquidazione che il provvedimento negativo sul concordato.
Infondato anche il secondo motivo, relativo alla dedotta falsa applicazione dell’art. 25 sexies CCII. Secondo la ricorrente, l’ammissione al concordato semplificato avrebbe richiesto il presupposto di un’insolvenza reversibile. La Corte osserva che la lettura congiunta dell’art. 12 e dell’art. 25 sexies CCII conduce a conclusione opposta: la domanda di concordato semplificato è presentabile quando le trattative condotte dall’esperto non hanno avuto esito positivo e non sono praticabili soluzioni idonee al superamento della crisi, presupponendo cioè una situazione di crisi non più reversibile.
La Corte ha accolto invece il terzo motivo, ritenendo che il giudice d’appello non potesse limitarsi a rinviare al primo giudice la valutazione dei presupposti per l’ammissione al concordato. Richiamando i principi elaborati in tema di fallimento, la Corte afferma che il giudice del reclamo può rimettere la causa al primo giudice solo in caso di inesistenza o nullità della notificazione del ricorso introduttivo.
Al di fuori di questa ipotesi, deve valutare direttamente la sussistenza dei presupposti per l’ammissione al concordato semplificato. La sentenza impugnata è stata perciò cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Potenza in diversa composizione, per nuovo esame e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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