Reddito di cittadinanza: vincite online computate al lordo (Cass. pen. Sez. III n. 29853 del 06.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto previsto dall’art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l’omessa indicazione, nell’autodichiarazione funzionale al riconoscimento del reddito di cittadinanza, di somme derivanti da vincite di gioco on line. Tali somme devono essere computate al lordo e non al netto di quelle rigiocate o utilizzate per compensare perdite pregresse. L’accreditamento dei relativi importi sul conto del vincitore costituisce, ex se, acquisizione di un beneficio economico, senza che ad esso debba seguire il materiale prelievo della corrispondente provvista. Le vincite al gioco sono assoggettabili alla disciplina dell’art. 67, comma 1, lett. d), TUIR, quali redditi diversi costituenti reddito imponibile per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione ai sensi del successivo art. 69, comma 1, TUIR.

Il Fatto

La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 7 febbraio 2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara il 12 giugno 2022, con cui il ricorrente è stato ritenuto responsabile di più episodi di indebita percezione del reddito di cittadinanza, contestati tra il marzo 2019 e il maggio 2021.

Avverso la decisione di secondo grado il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione. Il motivo ruota attorno alla determinazione delle vincite: secondo la difesa, gli importi non sarebbero commisurabili a quelli indicati in imputazione perché irrisori, essendo stata utilizzata solo una minima parte del sussidio e reimpiegate le somme vinte per ripianare le perdite.

La Motivazione della Corte

La Sezione III dichiara il ricorso inammissibile. Il Collegio richiama e riafferma l’orientamento costante secondo cui l’omessa indicazione, nell’autodichiarazione funzionale al riconoscimento del sussidio, delle somme derivanti da vincite di gioco on line integra il delitto di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019.

Il passaggio decisivo riguarda il criterio di computo. Le vincite vanno considerate al lordo e non al netto di quelle rigiocate o destinate a compensare perdite pregresse. L’accreditamento sul conto del vincitore costituisce di per sé acquisizione di un beneficio economico, a prescindere dal materiale prelievo della provvista. Il dato rilevante è dunque l’importo accreditato, non la sua successiva destinazione.

La Corte fonda il principio sul regime fiscale delle vincite. Esse sono riconducibili all’art. 67, comma 1, lett. d), TUIR, quali redditi diversi imponibili per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza le deduzioni previste dall’art. 69, comma 1, TUIR. Da qui la coerenza tra il criterio impositivo e l’obbligo dichiarativo ai fini del sussidio.

Su questa base la doglianza difensiva non supera il vaglio di ammissibilità. La tesi della irrisorietà delle vincite e del loro reimpiego per ripianare le perdite non incide sul momento acquisitivo del beneficio, che l’ordinamento assume come autonomamente significativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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